Migliorare la cooperazione amministrativa transfrontaliera

Berna, 30.08.2017 - Nella sua seduta del 30 agosto 2017 il Consiglio federale ha adottato il messaggio concernente l'approvazione e l'attuazione di due convenzioni del Consiglio d'Europa sulla cooperazione amministrativa transfrontaliera. Scopo delle convenzioni è potenziare ulteriormente gli attuali strumenti della cooperazione internazionale nel settore amministrativo. Nel quadro del miglioramento dell'esecuzione delle misure collaterali nonché della lotta agli abusi sul mercato del lavoro, il 18 maggio 2016 il Consiglio federale ha deciso e di sottoporre al Parlamento due convenzioni.

Il diritto federale disciplina soltanto in alcuni punti e senza uniformità le modalità della notificazione di atti amministrativi stranieri a destinatari in Svizzera e di atti amministrativi svizzeri a destinatari all'estero. Nella prassi amministrativa, Confederazione e Cantoni devono spesso decidere come trattare le domande di assistenza amministrativa nei settori in cui non vi sono normative di legge né accordi internazionali. Le due convenzioni del Consiglio d'Europa n. 94 del 1977 e n. 100 del 1978 sulla cooperazione amministrativa transfrontaliera offrono a queste problematiche soluzioni basate su strumenti internazionali che hanno dato buoni risultati nella pratica, in particolare negli Stati confinanti con il nostro Paese.

Agevolare l'attività amministrativa e consolidare la certezza del diritto

La Svizzera ha firmato una quarantina di anni fa la Convenzione n. 94 sulla notificazione all'estero dei documenti in materia amministrativa e la Convenzione n. 100 sul conseguimento all'estero di informazioni e di prove in materia amministrativa, ma fino a oggi non le ha ratificate. Riflettendo sui problemi di esecuzione delle misure collaterali si è giunti alla conclusione che le due convenzioni potrebbero agevolare le relazioni con le autorità amministrative degli Stati limitrofi e consolidare la certezza del diritto. In tal modo i documenti ufficiali potranno essere notificati in maniera agevolata in esecuzione della legge sul lavoratori distaccati, il che aumenterà l'efficacia delle misure collaterali.

Le due convenzioni danno agli Stati parte diverse opzioni e possibilità di scegliere soluzioni concrete di cui la Svizzera, secondo il Consiglio federale, può fare uso formulando pertinenti dichiarazioni. Le due convenzioni non vanno, ad esempio, applicate nel settore della vigilanza sui mercati finanziari e delle attività informative.

Conclusione autonoma di trattati di assistenza amministrativa e di assistenza giudiziaria in materia amministrativa

Unitamente all'approvazione e all'attuazione delle due convenzioni, si intende finalmente creare le basi legali per permettere in futuro al Consiglio federale di concludere in modo autonomo trattati internazionali in materia di assistenza amministrativa e di assistenza giudiziaria in materia amministrativa. Tali trattati possono disciplinare le modalità della notificazione specifiche dei settori, abbreviare le vie di notificazione e contribuire ad agevolare la cooperazione internazionale, in particolare con Paesi che non sono Stati contraenti delle convenzioni n. 94 e 100.


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