Affare delle fregate: concessa l'assistenza giudiziaria al Taipei cinese

Berna, 27.10.2005 - Il Consiglio federale ha negato che la concessione dell'assistenza giudiziaria al Taipei cinese, alla Francia e al Liechtenstein violi gli interessi primari della Svizzera. Infatti, per la Svizzera è molto importante preservare la propria piazza finanziaria da usi a scopi criminali e contribuire a migliorare la trasparenza delle transazioni commerciali su rinomate piazze finanziarie.

Quadro generale

In relazione con un contratto per la vendita di fregate concluso nel 1991 tra il Taipei cinese e una società nazionale francese, in Svizzera, Francia, Liechtenstein e Taipei cinese sono state avviate procedure penali per riciclaggio di denaro, carente diligenza in operazioni finanziarie, falsità in documenti, omicidio e, soprattutto, partecipazione a un'organizzazione criminale. Nel 2001 e 2002, la Svizzera ha ricevuto richieste d'assistenza giudiziaria da parte di Francia, Liechtenstein e autorità taiwanesi. Nel quadro di tali richieste, il giudice istruttore federale ha ordinato il sequestro dei fondi bloccati per un ammontare di quasi 495 milioni di dollari americani e, con decisione del 28 novembre 2003, ha autorizzato la trasmissione dei documenti bancari a Francia, Liechtenstein e Taipei cinese. Con ricorso di diritto amministrativo, Andrew Wang, sospettato di essere il protagonista principale in questo affare, ha adito il Tribunale federale chiedendo l'annullamento della decisione. Contestualmente si è rivolto al DFGP affinché questi constatasse che la concessione dell'assistenza giudiziaria minerebbe gli interessi primari della Svizzera. Contro la decisione negativa del DFGP, Wang ha presentato ricorso amministrativo presso il Consiglio federale.

Con le sentenze del 3 maggio 2004, 19 aprile e 20 settembre 2005, il Tribunale federale ha respinto i ricorsi di diritto amministrativo di Wang e accordato l'assistenza giudiziaria.

Con decisione del 26 ottobre 2005, il Consiglio federale ha negato ogni violazione degli interessi primari della Svizzera e respinto il ricorso amministrativo di Wang. Considerato che sono state avviate procedure penali da tre Stati (tra cui la Svizzera) come pure dalle autorità taiwanesi riguardo a fatti che rientrano in un contesto di grave corruzione a livello internazionale, il Consiglio federale ritiene che la Svizzera non debba rifiutare la sua collaborazione alle indagini in corso. Per la Svizzera è invece molto importante preservare la propria piazza finanziaria da usi a scopi criminali e contribuire a migliorare la trasparenza delle transazioni commerciali su rinomate piazze finanziarie, come quelle di Francia, Liechtenstein, Taipei cinese e Svizzera.

Nessun riconoscimento dell'isola di Taiwan da parte della Svizzera

L'assistenza giudiziaria è uno strumento il cui uso non è riservato solo agli Stati. Da un lato, il nostro diritto permette alla Svizzera di concedere l'assistenza giudiziaria anche a un'istituzione diversa dallo Stato, a condizione che l'istituzione disponga di un potere effettivo e sia in grado di soddisfare tutte le esigenze legali. È il caso dell'isola di Taiwan, ove le sue autorità esercitano il potere giudiziario sul territorio dell'isola e sono in grado di far rispettare il diritto nei confronti della popolazione.

D'altro lato - e in sintonia con il diritto pubblico internazionale - uno Stato può accordare l'assistenza giudiziaria a un'istituzione non statale senza che ciò comporti il riconoscimento di tale istituzione, purché lo Stato esprima chiaramente la sua volontà di non riconoscerla. L'assistenza giudiziaria concessa dal Consiglio federale all'isola di Taiwan non modifica la sua politica di una sola Cina, costantemente seguita dal 1950, secondo la quale considera la Repubblica popolare di Cina come unico rappresentante dello Stato cinese.


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