Occupazioni accessorie presso la Confederazione: prassi affinata

Berna, 13.04.2006 - La prassi in materia di autorizzazione per le occupazioni accessorie del personale federale è stata riassunta e concretizzata in direttive dell'Ufficio federale del personale (UFPER). Per i criteri d'esame in occasione della valutazione delle relative richieste valgono standard minimi. Questo è quanto ha riferito ieri il Consiglio federale in seno alla Commissione della gestione del Consiglio nazionale (CdG-N), che nella sua lettera del 14 dicembre 2004 aveva richiesto informazioni sulla prassi in materia di autorizzazione.

L'articolo 91 dell'ordinanza sul personale federale prevede due casi per cui gli impiegati necessitano di un'autorizzazione per l'esercizio di attività accessorie o cariche pubbliche, ossia:

  • se l'attività in questione è svolta dietro pagamento e impegna il collaboratore in misura tale da compromettere le sue prestazioni nell'ambito del rapporto di lavoro per conto della Confederazione;
  • se il tipo di attività rischia di generare un conflitto con gli interessi del servizio.

In questi due casi, gli impiegati della Confederazione sono tenuti a richiedere un'autorizzazione presso il loro superiore diretto conformemente alle direttive dell'UFPER del 27 marzo 2006. Il superiore diretto esamina attentamente la richiesta e la trasmette, unitamente alla sua proposta, all'autorità decisionale competente. Quest'ultima risponde per scritto e motiva un eventuale rifiuto. 

Il Consiglio federale non ha modificato le competenze per l'autorizzazione, che di norma sono delegate dal dipartimento ai direttori degli Uffici, alla direzione dell'Ufficio o ai responsabili delle risorse umane. Ciò rispecchia l'auspicio della CdG-N di non ricentralizzare le competenze in materia di autorizzazione.

Parità di trattamento tra donna e uomo

Nella sua lettera la CdG-N aveva pure rilevato una disparità di trattamento tra impiegati di sesso diverso: le donne che esercitano attività accessorie sono praticamente sempre impiegate a tempo parziale, mentre per gli uomini è assai raro che il loro tasso di occupazione sia ridotto. Nella sua risposta il Consiglio federale fa notare alla CdG-N che la quota delle donne impiegate a tempo pieno presso la Confederazione è inferiore al 20 per cento. Inoltre sostiene che per le persone impiegate a tempo parziale l'articolo 91 OPers rappresenta un allentamento dell'obbligo di chiedere un'autorizzazione, in quanto le richieste sono necessarie solo quando l'attività accessoria o la carica pubblica in relazione all'attività lavorativa nell'Amministrazione federale possono compromettere le prestazioni del collaboratore o quando esiste il pericolo di un conflitto d'interessi.

Parità di trattamento nell'esercizio della stessa carica pubblica

La CdG-N ha inoltre criticato il fatto che il numero di giorni di congedo concessi per l'esercizio della stessa carica pubblica variano da un Ufficio all'altro. Sebbene il Governo condivide le preoccupazioni della Commissione, ritiene difficile allestire regole unitarie in questo campo. Per creare tuttavia trasparenza, la Cancelleria federale e i dipartimenti dovranno gestire e aggiornare costantemente una lista centrale. Poiché questa lista conterrà dati personali degni di particolare protezione, è necessaria una modifica dell'ordinanza concernente la protezione dei dati personali nell'Amministrazione federale.


Indirizzo cui rivolgere domande

Corinne Raschlé, responsabile settore Applicazione del diritto e Conferenza delle risorse umane, Ufficio federale del personale, tel. 031 322 62 30



Pubblicato da

Dipartimento federale delle finanze
https://www.efd.admin.ch/it

https://www.admin.ch/content/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-4710.html