Un’ordinanza precisa gli obblighi di attestazione per le partecipazioni di collaboratore

Berna, 27.06.2012 - In data odierna il Consiglio federale ha emanato l’ordinanza sulle partecipazioni di collaboratore (OParC), che precisa gli obblighi del datore di lavoro in occasione della consegna di partecipazioni di collaboratore. L’ordinanza entrerà in vigore il 1° gennaio 2013.

La legge federale sull'imposizione delle partecipazioni di collaboratore è stata approvata dal Parlamento nel mese di dicembre del 2010. Essa prevede tra l'altro un completamento della legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD) all'articolo 129 che disciplina gli obblighi di attestazione. L'articolo è destinato ai datori di lavoro che assegnano partecipazioni di collaboratore ai propri collaboratori. L'ordinanza contiene i requisiti minimi da osservare riguardo a contenuto e forma delle attestazioni. A titolo d'esempio, per quanto concerne la consegna di azioni di collaboratore occorre attestare, tra l'altro, il numero di azioni acquisite, la durata di eventuali periodi di attesa, il valore imponibile delle azioni di collaboratore e il vantaggio complessivo valutabile in denaro.

L'ordinanza precisa in particolare le informazioni da attestare nei casi di imposizione proporzionale ai sensi dell'articolo 17d LIFD. I gruppi che operano a livello internazionale generalmente consegnano ai collaboratori opzioni caratterizzate da un periodo di maturazione del diritto di esercizio. L'ordinanza stabilisce come calcolare il vantaggio valutabile in denaro, a seconda che il collaboratore parta dalla Svizzera durante il cosiddetto periodo di maturazione (vesting) e realizzi in un secondo momento le proprie opzioni all'estero o che il collaboratore si trasferisca in Svizzera, dove realizzerà le opzioni una volta terminato il periodo di maturazione. Secondo l'ordinanza occorre verificare il numero di giorni di lavoro prestati dal collaboratore nel relativo Paese fino alla nascita del diritto di esercizio (corrispondente al termine del periodo di maturazione). Tale soluzione corrisponde alle raccomandazioni del commentario OCSE e permette di evitare eventuali doppie imposizioni parziali.

Nel caso in cui per il collaboratore sussista un obbligo di rivendere al datore di lavoro le azioni al di sotto del loro valore o di restituirle gratuitamente possono sorgere situazioni difficili da gestire. La giurisprudenza riguardo alla previgente prassi viene ora concretizzata con una formula che permette di determinare le spese di conseguimento del reddito fiscalmente deducibili. Un'ulteriore formula permette di calcolare il reddito supplementare conseguito in caso di liberazione delle azioni di collaboratore prima della scadenza del periodo di attesa. L'ordinanza stabilisce inoltre le autorità fiscali a cui trasmettere le attestazioni. A seconda del caso, si può trattare dell'autorità del Cantone in cui ha sede il datore di lavoro o dell'autorità del Cantone di domicilio del collaboratore.


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