Ordinanza sul CO2: avviata l’indagine conoscitiva

Berna, 11.05.2012 - Con la revisione della legge sul CO2, la politica climatica della Svizzera poggerà dal 2013 su una nuova base legale che stabilisce obiettivi e misure fino al 2020. L’ordinanza d’applicazione emanata dal Consiglio federale ne concretizza i singoli strumenti. Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) ha avviato l’11 maggio 2012 l’indagine conoscitiva relativa a detta ordinanza.

Nella sessione invernale 2011, il Parlamento ha deliberato la legge sul CO2 per il periodo a partire dal 2013. Entro il 2020, in Svizzera le emissioni di gas serra devono essere ridotte del 20 per cento rispetto al 1990. Al fine di cogliere questo obiettivo di riduzione è prevista una serie di misure per i settori edifici, trasporti e industria (cfr. riquadro). Queste sono concretizzate nell'ordinanza sul CO2. L'indagine conoscitiva relativa a detta ordinanza è stata avviata dal DATEC l'11 maggio  e si concluderà il 3 agosto 2012.

Possibile aumento della tassa sul CO2 a partire dal 2014

Nel caso in cui le emissioni di CO2 generate dai carburanti non dovessero diminuire in misura sufficiente, la tassa sul CO2 verrà aumentata. L'obiettivo parziale di una riduzione del 15 per cento fissato dalla legge sul CO2 in vigore, e che deve essere raggiunto entro la fine del 2012, costituisce il punto di partenza secondo la nuova legge. Entro il 2020, occorre ridurre le emissioni di CO2 dovute ai carburanti del 33 per cento rispetto ai valori del 1990. La tassa attuale, pari a 36 franchi per tonnellata di CO2 (9 centesimi per litro di olio da riscaldamento), è considerata l'aliquota iniziale secondo la nuova legge sul CO2. Fino al 2020, questa potrà essere aumentata in tre tempi, in funzione della differenza tra la riduzione effettiva delle emissioni di CO2 e l'obiettivo fissato. Secondo l'avamprogetto di ordinanza sul CO2, la tassa potrà essere aumentata fino a 60 franchi per tonnellata a partire dal 2014. Potrà subire eventuali nuovi aumenti nel 2016 e nel 2018 e raggiungere un massimo di 120 franchi per tonnellata di CO2.

La tassa sul CO2 costituisce uno strumento finanziario volto a ridurre il consumo di combustibili fossili. Questo effetto incentivante è rafforzato dal Programma Edifici di Confederazione e Cantoni. Un terzo degli introiti della tassa sul CO2 (al massimo 300 milioni di franchi l'anno) è infatti riservato per il risanamento dell'involucro degli edifici. In futuro almeno due terzi degli aiuti finanziari dovranno essere destinati a tal fine.  

Esenzione dalla tassa sul CO2

Le imprese per le quali l'onere derivante dalla tassa è elevato possono essere esentate a condizione che si impegnino a rispettare un obiettivo di riduzione delle proprie emissioni entro il 2020. A tal fine possono optare per un obiettivo standard di limitazione o per un obiettivo individuale. Le piccole imprese che generano meno di 1500 tonnellate di CO2 beneficiano di una procedura semplificata. Sono esenti per legge dalla tassa le centrali termiche a combustibili fossili soggette all'obbligo di compensare le proprie emissioni e le imprese che partecipano al sistema di scambio di quote di emissioni. L'attribuzione dei diritti di emissione avviene in funzione dei parametri di riferimento che l'UE ha definito per la propria industria. L'obiettivo di limitazione è fissato in modo tale che la quantità complessiva dei diritti di emissione disponibili diminuisca di anno in anno.

È previsto il collegamento del sistema di scambio di quote d'emissioni svizzero con quello dell'Unione europea. In questo contesto, si auspica l'integrazione in tale sistema anche del traffico aereo. L'attribuzione di diritti di emissione ai gestori di aeromobili è basata sulla distanza percorsa, espressa in tonnellate-chilometro. Questi dati devono essere raccolti previamente. Per tale motivo, oltre all'ordinanza sul CO2, anche quella sull'acquisizione dei dati relativi alle tonnellate-chilometro è oggetto di un'indagine conoscitiva. Quest'ultima si concluderà il 30 giugno 2012.

Obbligo di compensazione per i carburanti

Nell'ambito dei trasporti, il Parlamento ha deciso di introdurre due misure: innanzitutto, l'obbligo per gli importatori di carburanti di compensare le emissioni di CO2 dovute al settore dei trasporti, realizzando progetti di riduzione delle emissioni di gas serra in Svizzera o acquisendo certificati da terzi. Questi ultimi sono assegnati per progetti volti a ridurre in maniera comprovabile le emissioni di gas serra della Svizzera. Complessivamente, per cogliere l'obiettivo di riduzione, entro il 2020 devono essere compensate 1,5 milioni di tonnellate di CO2, ossia il 10 per cento delle emissioni di CO2 generate dai carburanti stimate per il 2020. Questa percentuale (aliquota di compensazione) verrà gradualmente aumentata. Tutti i carburanti fossili quali la benzina, il diesel, il gas naturale, ma anche il cherosene utilizzato per i voli interni sono soggetti all'obbligo di compensazione.

La seconda misura concerne gli obiettivi di riduzione di CO2 per le automobili nuove. Entro il 2015, queste potranno emettere mediamente al massimo 130 grammi di CO2 per chilometro. Questa misura è già entrata in vigore il 1° maggio 2012.

Ulteriori misure

Il testo rivisto della legge sul CO2 prevede l'istituzione di un fondo per le tecnologie (nel disegno di legge «fondo di tecnologia») che consente la concessione di fideiussioni pari complessivamente a 500 milioni di franchi, di cui possono beneficiare le imprese che desiderano sviluppare o commercializzare installazioni o procedure rispettose del clima.

La formazione, l'informazione al pubblico e le attività consultive consentono di eliminare eventuali ostacoli e, quindi, rafforzare l'effetto delle misure di riduzione delle emissioni di gas serra e di adattamento ai cambiamenti climatici.


RIQUADRO

Le prescrizioni di riduzione nel dettaglio

L'obiettivo di riduzione interno del 20 per cento entro il 2020 rispetto al 1990 è ripartito sui singoli settori secondo la rispettiva quota di emissioni di gas serra e i relativi potenziali di riduzione come segue:

  • edifici: meno 40 per cento;
  • trasporti: meno 10 per cento;
  • industria: meno 15 per cento.

La riduzione del 20 per cento rappresenta in valore assoluto un impatto pari a 10,6 milioni di tonnellate di CO2. Anche senza misure, le emissioni di CO2 si riducono di 2,1 milioni di tonnellate. Dai singoli strumenti previsti dalla legge, entro il 2020 sono attesi i seguenti effetti all'interno dei confini svizzeri:

  • Edifici: tassa sul CO2 e Programma edifici: ~4,9 mln tonnellate di CO2
  • Trasporti: prescrizioni per automobili e obbligo di compensazione: ~2,9 mln tonnellate di CO2
  • Industria: obiettivi CO2 e scambio di quote di emissioni: ~0,5 mln tonnellate di CO2*
  • Altre misure (es.: agricoltura): ~0,2 mln tonnellate di CO2
  • Totale: ~8,5 mln tonnellate di CO2
* Dall'industria è attesa una prestazione di riduzione pari a 0,8 milioni di tonnellate di CO2. Di queste, 0,3 milioni di tonnellate verranno conseguite all'estero e non sono computabili per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione interni.


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