Le prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza privata per la vecchiaia beneficeranno di agevolazioni fiscali

Berna, 17.12.2009 - Attraverso l'imposizione separata dagli altri redditi, le prestazioni in capitale provenienti dal secondo pilastro e dal pilastro 3a verranno privilegiate fiscalmente. Questo trattamento di favore corrisponde alla volontà del legislatore, come emerge da un rapporto di cui il Consiglio federale ha preso atto ieri in adempimento a un postulato.

Nel suo postulato del 2007, la Commissione dell'economia e dei tributi (CET) incaricava il Consiglio federale di presentare un rapporto sulla sovraimposizione e sulla sottoimposizione della previdenza privata per la vecchiaia. Il rapporto ora disponibile mostra, tra l'altro, le ripercussioni fiscali nel caso in cui i fondi di previdenza vengono ritirati e successivamente convertiti in una rendita vitalizia.

Le prestazioni sotto forma di rendita provenienti dal secondo pilastro e dal pilastro 3a soggiacciono a un'imposizione completa. Per contro, le prestazioni in capitale sono tassate separatamente dagli altri redditi e ai fini dell'imposta federale diretta lo sono in ragione di un quinto della tariffa ordinaria. In questo caso risulta quindi un onere fiscale massimo del 2,3 per cento, contro un onere massimo ordinario dell'11,5 per cento. Per quanto concerne le imposte cantonali e comunali le entità dei risparmi fiscali variano. Il legislatore intende promuovere fiscalmente le prestazioni in capitale e meno le prestazioni sotto forma di rendita.

Le prestazioni in capitale della previdenza individuale libera (pilastro 3b) sono esenti da imposte, purché siano destinate alla previdenza. Tuttavia, l'agevolazione fiscale della previdenza individuale libera rispetto alla previdenza individuale vincolata (pilastro 3a) è esigua. Le ripercussioni fiscali in caso di conversione dei fondi della cassa pensioni o del pilastro 3a in una rendita vitalizia possono essere differenti. Esse dipendono, da un lato, dalla possibilità di riscuotere la prestazione in capitale in maniera unica o a più riprese e, dall'altro, dagli altri redditi conseguiti al momento in cui è versata la rendita vitalizia.

I frontalieri svizzeri non sono tassati due volte

Il postulato chiedeva inoltre di chiarire le modalità d'imposizione dei pilastri 3a e 3b dei frontalieri svizzeri che conseguono il loro reddito in Germania. In base all'attuale Convenzione per evitare le doppie imposizioni con la Germania, essi non sono sottoposti a doppia imposizione. Il loro salario può essere tassato in Germania solo in ragione del 4,5 per cento e in Svizzera solo nella misura dell'80 per cento del salario percepito in Germania. Le prestazioni provenienti da un istituto di previdenza individuale svizzero sono inoltre assoggettate fiscalmente unicamente in Svizzera.

Il principio dei tre pilastri

La previdenza svizzera per la vecchiaia poggia sul principio dei tre pilastri.

Il primo pilastro è obbligatorio per tutti e comprende l'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (AVS) nonché l'assicurazione per l'invalidità (AI).

Il secondo pilastro è obbligatorio per le persone che esercitano un'attività lucrativa dipendente il cui stipendio supera un determinato importo minimo e comprende la previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità nonché l'assicurazione contro gli infortuni. Le prestazioni del secondo pilastro sono assegnate di regola come rendite, ma possono essere versate anche sotto forma di liquidazione in capitale.

I versamenti nel terzo pilastro sono volontari e servono alla previdenza individuale di altri fabbisogni. Il terzo pilastro è suddiviso in previdenza individuale vincolata (pilastro 3a) e previdenza individuale libera (pilastro 3b). A differenza del pilastro 3a, i risparmi del pilastro 3b possono essere sciolti e utilizzati in ogni momento e per qualsiasi scopo.

I contribuenti che percepiscono una rendita vitalizia devono versare le imposte sul 40 per cento della stessa.

I versamenti effettuati nel primo e secondo pilastro nonché nel pilastro 3a sono deducibili fiscalmente. La sostanza accumulata e i redditi di tale sostanza sono esenti da imposte.


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Markus Küpfer, Amministrazione federale delle contribuzioni, tel. 031 322 73 63


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