Limitazione delle autorizzazioni dei medici: revisione del tasso di approvvigionamento

Berna, 17.10.2024 - Dal 1° luglio 2021 i Cantoni dispongono di uno strumento che consente loro di limitare le autorizzazioni dei medici che esercitano a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS). Determinando numeri massimi, essi possono evitare un’offerta di cure mediche eccedentaria nel settore ambulatoriale e contenere l’aumento dei costi. I tassi di approvvigionamento utilizzati per determinare i numeri massimi sono stati migliorati insieme alle varie parti interessate per renderli ancora più affidabili. A tale scopo il Dipartimento federale dell’interno (DFI) ha rivisto la propria ordinanza sulla determinazione dei tassi regionali di approvvigionamento per campo di specializzazione medica nel settore ambulatoriale fissandone l’entrata in vigore al 1° luglio 2025.

I Cantoni hanno la possibilità di limitare il numero di medici autorizzati a esercitare a carico dell’AOMS. Dal 1° luglio 2021 essi possono decidere autonomamente per quali campi di specializzazione medica e regioni circoscrivere il numero di medici, fissando numeri massimi. Questo strumento è importante poiché consente di contenere i costi sanitari.
Secondo il metodo definito dal Consiglio federale nell’ordinanza sulla determinazione di numeri massimi di medici nel settore ambulatoriale, i Cantoni si basano, tra l’altro, sull’offerta di medici effettiva sul loro territorio e sui tassi di approvvigionamento per campo di specializzazione medica e regione pubblicati dal DFI. I Cantoni possono anche adeguare i risultati per tenere conto di determinate specificità legate al campo di specializzazione medica e alla regione, nonché di fattori di ponderazione che permettano di considerare specificità non contemplate dal modello di calcolo dei tassi di approvvigionamento.

Per migliorare l’affidabilità e la precisione di questo strumento, i tassi di approvvigionamento devono essere riesaminati periodicamente e adattati se necessario. Lo stesso vale per i numeri massimi determinati dai Cantoni. Conformemente alle raccomandazioni dell’Osservatorio svizzero della salute (Obsan) e dell’istituto di ricerca BSS Volkswirtschaftliche Beratung AG, i primi tassi di approvvigionamento, pubblicati dal DFI nel novembre 2022, sono stati riesaminati e il loro metodo di calcolo è stato adattato.

I lavori di riesame, commissionati dall’Ufficio federale della sanità pubblica, sono stati seguiti da un gruppo composto da rappresentanti di alcuni Cantoni nonché dalla Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità (CDS). Anche tutti i Cantoni, le federazioni dei fornitori di prestazioni e quelle degli assicuratori sono stati regolarmente coinvolti nei lavori. I nuovi tassi di approvvigionamento aggiornati entreranno in vigore il 1° luglio 2025.


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