Nuove misure di contenimento dei costi entrano in vigore il 1° gennaio 2024

Berna, 25.10.2023 - Nella seduta del 25 ottobre 2023, il Consiglio federale ha deciso di porre in vigore misure del primo pacchetto di contenimento dei costi il 1° gennaio 2024. Con l’introduzione di un monitoraggio dei costi nelle convenzioni tariffali, i fornitori di prestazioni e gli assicuratori saranno tenuti a prevedere misure di gestione strategica dei costi nel caso in cui questi aumentino eccessivamente. Inoltre verrà precisato il diritto dei farmacisti di dispensare medicamenti più vantaggiosi. Infine verrà introdotto il diritto di ricorso delle federazioni di assicuratori nell’ambito della pianificazione ospedaliera cantonale.

Per frenare l’aumento dei costi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS), il Consiglio federale ha adottato due pacchetti di contenimento dei costi basati su un rapporto di esperti. Nel 2019 ha adottato il messaggio concernente la modifica della legge sull’assicurazione malattie (LAMal) «Misure di contenimento dei costi – Pacchetto 1».

Il Parlamento ha suddiviso il progetto nei due pacchetti 1a e 1b, che ha adottato rispettivamente il 18 giugno 2021 e il 30 settembre 2022. Il pacchetto di contenimento dei costi 1a è entrato integralmente in vigore il 1° gennaio 2023. Il pacchetto 1b contiene quattro misure che contribuiscono a limitare l’aumento dei costi sanitari entro quanto è giustificabile dal punto di vista medico.

Monitoraggio dei costi

Con il nuovo articolo 47c LAMal, i partner tariffali (fornitori di prestazioni e assicuratori) sono tenuti a prevedere misure per la sorveglianza e la gestione delle quantità, dei volumi e dei costi nonché le pertinenti misure correttive (p. es. riduzioni delle tariffe o rimborsi). Tali misure possono essere integrate in convenzioni tariffali cantonali o nazionali esistenti oppure essere previste in convenzioni proprie valide in tutta la Svizzera. Queste devono disciplinare le modalità di sorveglianza dell’evoluzione delle quantità e dei costi per ciascun settore. Anche nell’ambito delle assicurazioni per l’invalidità, contro gli infortuni e militare, i partner tariffali sono esortati a prevedere misure di gestione strategica dei costi nelle convenzioni tariffali.

Diritto dei farmacisti di dispensare medicamenti più vantaggiosi

La LAMal sancisce che i farmacisti possono dispensare un medicamento più vantaggioso se nell’elenco delle specialità figurano più medicamenti con la stessa composizione di principi attivi. In questo caso l’aliquota percentuale per l’assicurato ammonta soltanto al 10 per cento. In futuro questo diritto di sostituzione sarà vincolato al requisito della «parità di idoneità medica» per l’assicurato ed esteso ai biosimilari. In questo modo si intende garantire che venga valutato lo stato di salute individuale del paziente e che si possa tenere conto di eventuali intolleranze.

Il 22 settembre 2023, nel quadro della revisione dell’ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal) e dell’ordinanza sulle prestazioni (OPre), il Consiglio federale ha adottato nuove regole concernenti l’aliquota percentuale differenziata. Se per motivi d’ordine medico dimostrati non è possibile dispensare generici o biosimilari, l’assicurato può ancora acquistare un preparato originale più costoso senza che gli sia applicata un’aliquota percentuale maggiorata.

Diritto di ricorso delle federazioni di assicuratori

Con l’introduzione della nuova disposizione nella LAMal, le organizzazioni degli assicuratori avranno in futuro la possibilità di ricorrere contro le decisioni cantonali sugli elenchi degli ospedali al Tribunale amministrativo federale. Soltanto le organizzazioni degli assicuratori d’importanza nazionale o regionale che, conformemente agli statuti, si dedicano alla tutela degli interessi dei propri membri saranno legittimate a presentare ricorso.

Semplificazione amministrativa delle importazioni parallele

La legge sugli agenti terapeutici viene modificata per semplificare la caratterizzazione e l’informazione relative ai medicamenti oggetto di importazioni parallele.

Le ripercussioni finanziarie delle nuove misure del pacchetto di contenimento dei costi 1b che entreranno in vigore il 1° gennaio 2024 non possono essere quantificate con precisione. Questo perché, da un lato, l’attuazione concreta dipende dai singoli attori interessati e, dall’altro, perché l’effetto di contenimento dei costi si manifesterà solamente a medio termine.

Contenimento dei costi: un compito permanente

Da anni il Consiglio federale e il Dipartimento federale dell’interno (DFI) si adoperano a favore del contenimento dei costi sanitari. Dal 2012 l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) ha diminuito i prezzi dei medicamenti di oltre un miliardo e le tariffe di laboratorio del 10 per cento, conseguendo risparmi pari a 140 milioni di franchi. Ulteriori risparmi annuali dell’ordine di 75 milioni di franchi sono stati ottenuti con il programma HTA (Health Technology Assessments). L’intervento sulle tariffe del Consiglio federale nella struttura tariffale per le prestazioni mediche TARMED ha inoltre consentito di risparmiare 470 milioni di franchi.

Con le revisioni dell’OAMal e dell’OPre che entreranno in vigore il 1° gennaio 2024, il Consiglio federale ha attuato varie misure per promuovere l’utilizzo di medicamenti generici e biosimilari più vantaggiosi. Tali misure consentiranno un potenziale risparmio annuo che può arrivare fino a 250 milioni di franchi.

 


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