Concluso il procedimento disciplinare nei confronti del procuratore generale Michael Lauber

3001 Berna, 04.03.2020 - Berna, 4 marzo 2020. L’Autorità di vigilanza del Ministero pubblico della Confederazione (AV-MPC) ha concluso il procedimento disciplinare nei confronti del procuratore generale Michael Lauber. In seguito allo svolgimento dell'inchiesta, l'AV-MPC ha scoperto che il procuratore generale ha violato diversi doveri d'ufficio: ha ripetutamente detto il falso, ha agito in modo sleale, ha violato il codice di condotta del Ministero pubblico della Confederazione ed ha ostacolato l'inchiesta dell'AV-MPC. Inoltre, evidentemente il procuratore generale non vede la scorrettezza del suo operato e denota un concezione fondamentalmente erronea della propria professione. La somma delle violazioni degli obblighi commesse è considerevole. Come sanzione disciplinare, l'AV-MPC gli ha imposto una riduzione salariale dell'8% per la durata di un anno.

Il 9 maggio 2019 l’AV-MPC ha deciso di avviare un procedimento disciplinare nei confronti del procuratore generale. Dopo che il Tribunale amministrativo federale aveva stabilito che l'AV-MPC non può incaricare specialisti esterni di condurre l'indagine, l'indagine è stata condotta dal giudice federale Dr. iur. Alexia Heine, membro dell'AV-MPC. Come previsto dalla legge, al procuratore generale Lauber è stato concesso il diritto di essere sentito in merito alla bozza di decisione adottata dall'AV-MPC.

L'inchiesta ha mostrato che il procuratore generale ha violato i suoi obblighi di responsabilità in vari modi e in alcuni casi in modo considerevole. L'AV-MPC ha constatato le seguenti violazioni dei doveri d'ufficio:

• in merito all'incontro con il presidente della FIFA Gianni Infantino del 16 giugno 2017, il procuratore generale ha più volte detto il falso all'AV-MPC, al Parlamento e al pubblico. È provato che l'incontro ha avuto luogo.

• Contrariamente a quanto recita l'articolo 76 e seguente del Codice di diritto processuale penale, il procuratore generale ha omesso di redigere i verbali dei suoi tre incontri comprovati con il presidente della FIFA Gianni Infantino.

• Agli incontri del procuratore generale con il presidente della FIFA tenutisi il 22 marzo 2016 e il 16 giugno 2017 era presente anche un privato estraneo. In occasione dei due incontri furono discussi temi rilevanti per il procedimento. Ciò ha creato il pericolo di una violazione del segreto d'ufficio.

• Non essendosi occupato del procedimento nell'ambito del complesso procedurale della FIFA in modo adeguato alla sua funzione, il procuratore generale ha violato l'articolo 9 della legge sull'organizzazione delle autorità penali, che gli impone di fare un uso efficace delle risorse umane, finanziarie e materiali del Ministero pubblico della Confederazione.

• Il procuratore generale, come tutti i dipendenti pubblici, è soggetto ad un obbligo generale di fedeltà, che include l'obbligo di agire lealmente. Violando questo obbligo, il procuratore generale ha screditato pubblicamente la sua diretta autorità di vigilanza - l'AV-MPC - dopo l'apertura del procedimento disciplinare riguardante la sua persona.

• Il procuratore generale ha ostacolato l'indagine dell'AV-MPC influenzando personalmente la gestione delle richieste di informazioni e di edizione degli atti dell'AV-MPC all'interno del Ministero pubblico della Confederazione e facendo sì che alcune di queste richieste fossero illecitamente respinte e trascinate per le lunghe. Senza informarne l'AV-MPC, ha personalmente concesso alle persone informate sui fatti impiegate dall'AV-MPC, autorizzazioni a deporre illecite prima del loro interrogatorio, delineando l'ambito tematico sul quale le persone informate sui fatti erano autorizzate a rispondere all'AV-MPC. Inoltre, il procuratore generale ha offerto alle persone informate sui fatti la possibilità di assistenza legale a spese del Ministero pubblico della Confederazione, il che l'ha condotto ad un conflitto di lealtà. Il procuratore generale ha poi disposto personalmente l'assunzione delle le spese del proprio assistente legale da parte del Ministero pubblico della Confederazione. Il procuratore generale ha così violato il codice di condotta del Ministero pubblico della Confederazione (divieto di agire in conflitto di interessi).

Per quanto riguarda l'incontro con il presidente della FIFA del 16 giugno 2017, il procuratore generale ha detto consapevolmente e intenzionalmente il falso. Gli atti sleali del procuratore generale, la violazione dell'obbligo di agire lealmente, l'ostacolare le indagini dell'AV-MPC in relazione all'autorizzazione a deporre da lui concessa a collaboratori subordinati, il rifiuto di consegnare documenti nonché la violazione del codice di condotta (divieto di agire in conflitto di interessi) sono stati effettuati in modo gravemente negligente.

La mancata verbalizzazione degli incontri comprovati con il presidente della FIFA e la produzione del rischio di una violazione del segreto d'ufficio sono stati effettuati in modo negligente dal procuratore generale. In base alla raccomandazione dell'AV-MPC al procuratore generale di documentare i colloqui del 22 novembre 2018, cui secondo le sue dichiarazioni è stato dato seguito per la sua persona, la mancata verbalizzazione non è imputabile al procuratore generale ai sensi del diritto disciplinare. La produzione del rischio di violazione del segreto d'ufficio e la violazione dell'articolo 9 della legge sull'organizzazione delle autorità penali sono da considerarsi parzialmente caduti in prescrizione sulla base dell'articolo 18 capoverso 1 dell'ordinanza dell'Assemblea federale sull'organizzazione e i compiti dell'Autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione.

Valutando la sanzione, si deve tener conto dell'entità delle violazioni degli obblighi e della gravità della colpa. L'Autorità di vigilanza considera che tra le varie violazioni degli obblighi, la condotta sleale e le informazioni non veridiche siano da considerarsi le più gravi. Inoltre nel calcolare le sanzioni l'AV-MPC ha tenuto conto del fatto che anche durante l'indagine disciplinare sono state commesse gravi violazioni degli obblighi.

Per le ragioni sopra esposte, l'AV-MPC sanziona le violazioni degli obblighi da parte del procuratore generale con una riduzione dell'8% dello stipendio per un periodo di un anno. La riduzione massima dello stipendio ammonta al 10%. Il fatto che gli atti disponibili non contengano alcuna indicazione che il procuratore generale abbia ricevuto prestazioni pecuniarie, materiali o personali illegali riduce la sanzione.

Il procuratore generale può presentare ricorso contro la decisione dell'AV-MPC entro 30 giorni al Tribunale amministrativo federale.

Sull'AV-MPC:
l’Autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione, un'autorità collegiale indipendente, è composta da sette membri eletti dall’Assemblea federale plenaria per un mandato della durata di quattro anni. In conformità con la legge, l'AV-MPC è composta da una giudice federale, un giudice penale federale, due avvocati e tre specialisti. I membri dell'AV-MPC sono sostenuti nelle loro attività da una segreteria permanente.


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