Compensazione dei prezzi per i prodotti agricoli trasformati: nuovi prezzi di riferimento

Berna, 23.04.2018 - Il 1° maggio 2018, per decisione del 20.04.2018 del Comitato misto dell’Accordo di libero scambio Svizzera-UE del 1972, verranno aggiornati i prezzi di riferimento definiti nel protocollo n. 2 dell’Accordo riguardante taluni prodotti agricoli trasformati. Lo stesso giorno la Svizzera adeguerà anche i prezzi di riferimento per il commercio di prodotti agricoli trasformati con i Paesi terzi.

Il protocollo n. 2 dell’Accordo di libero scambio Svizzera-UE (RS 0.632.401.2) disciplina, per il commercio bilaterale Svizzera-UE, la compensazione dei prezzi per i prodotti agricoli trasformati, ad esempio cioccolato, biscotti e altri prodotti da pasticceria, minestre, alimenti per bambini, paste alimentari e gelati. I prezzi di riferimento delle materie prime agricole concordati nel Comitato misto dell’Accordo di libero scambio Svizzera-UE stabiliscono i tetti massimi delle misure di compensazione dei prezzi (dazi sull’importazione e contributi all’esportazione) per il commercio di prodotti agricoli trasformati tra la Svizzera e l’UE.

A seguito dei cambiamenti intervenuti sul mercato dopo l’ultimo aggiornamento (1° marzo 2017), i prezzi di riferimento saranno adeguati dopo la decisione del Comitato misto del 20 aprile 2018. Le nuove differenze nei prezzi di riferimento per la farina di grano tenero e il latte magro in polvere sono un po’ più basse. Sono più basse per il grano tenero, la segale e le patate e notevolmente più basse rispetto a prima per il latte intero in polvere e il burro. Per il grano duro, i prodotti a base di uova e i grassi vegetali, da anni ormai le differenze nei prezzi di riferimento non vengono più adeguate sulla base di un’intesa tra le parti. I nuovi prezzi di riferimento saranno applicati dal 1° maggio 2018.

Nel contempo, il Consiglio federale adegua anche le differenze di prezzo applicabili per il commercio con i Paesi terzi. Le differenze di prezzo applicabili per il commercio con l’UE e i Paesi terzi sono stabilite nelle ordinanze che attuano la legge federale sull’importazione e l’esportazione dei prodotti agricoli trasformati (RS 632.111.72, la cosiddetta «legge sul cioccolato»).


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