I grandi consumatori risparmiano energia elettrica grazie a convenzioni sugli obiettivi

Berna, 02.06.2017 - In Svizzera dal 2009 le imprese ad elevato consumo di energia elettrica possono farsi rimborsare interamente o parzialmente il supplemento di rete versato per promuovere le energie rinnovabili. A seguito della revisione della legge sull'energia, decisa dal Parlamento, dal 2014 un numero maggiore di imprese può beneficiare dei rimborsi, a patto che stipulino con la Confederazione una convenzione vincolante sugli obiettivi con una durata di dieci anni per aumentare la propria efficienza energetica. Nel 2014 ben 61 imprese hanno fatto ricorso a questo strumento, nel 2015 tale numero è salito a 104. La somma rimborsata complessivamente ammontava a 21, 1 milioni di franchi nel 2014 e a 45,4 milioni di franchi nel 2015. Per quanto riguarda il 2016 non sono ancora disponibili cifre esatte, si stima tuttavia un importo tra 54 e 68 milioni di franchi. Grazie alle convenzioni sugli obiettivi stipulate entro la fine del 2016, 174 imprese si sono impegnate ad aumentare la propria efficienza energetica fino al 104 per cento. Questi sono i risultati che emergono dal rapporto che il Consiglio federale ha approvato in occasione della seduta del 2 giugno 2017, in adempimento del postulato 15.4085 della Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio nazionale (CAPTE-CN).

Con il postulato 15.4085 «Ripercussioni del rimborso dei supplementi sui costi di trasporto delle reti ad alta tensione» del 3 novembre 2015 la CAPTE-CN ha chiesto al Consiglio federale di illustrare in un rapporto le ripercussioni del rimborso del supplemento di rete sull'economia, quante imprese beneficiassero del rimborso, a quanto ammontassero i rimborsi e quali fossero i risultati raggiunti, in termini di efficienza energetica, grazie alla stipula delle convenzioni sugli obiettivi.

Supplemento di rete

Dal 2009 in Svizzera il potenziamento della produzione di energia elettrica a partire da fonti rinnovabili (fotovoltaica, biomassa, energia eolica, piccole centrali idroelettriche, geotermia) è promosso dallo Stato. I consumatori pagano perciò un supplemento su ogni chilowattora consumato. Questo supplemento di rete finora è stato limitato ad un massimo di 1,5 ct./kWh. Con la nuova legge sull'energia, adottata dalla popolazione svizzera il 21 maggio 2017 e la cui entrata in vigore è prevista nel 2018, il supplemento di rete può arrivare fino a 2,3 ct./kWh.

Rimborso per le imprese ad alto consumo di energia elettrica

I grandi consumatori possono farsi rimborsare il supplemento di rete. Il rimborso completo può essere richiesto solo dalle imprese i cui costi per l'energia elettrica ammontano al 10 per cento minimo del proprio plusvalore lordo. Se i costi dell'energia elettrica sono compresi fra il 5 e il 10 per cento del plusvalore lordo, il supplemento di rete pagato viene rimborsato solo parzialmente.

Convenzione sugli obiettivi per rafforzare l'efficienza energetica

Per ottenere il rimborso occorre presentare entro sei mesi dalla fine dell'anno contabile una domanda all'Ufficio federale dell'energia (UFE). Vi sono due condizioni: l'importo da rimborsare deve essere superiore o pari a 20 000 franchi l'anno e l'impresa deve impegnarsi ad aumentare la propria efficienza energetica, stipulando con la Confederazione una convenzione sugli obiettivi.

Il vincolo del rimborso alla stipula di una convenzione sugli obiettivi è stato introdotto all'inizio del 2014, a seguito dell'attuazione dell'iniziativa parlamentare 12.400 (revisione della legge sull'energia del 21 giugno 2013).

Con una convenzione sugli obiettivi le imprese si impegnano ad attuare misure vantaggiose volte ad aumentare l'efficienza energetica. Dal punto di vista del processo, si tratta di misure con un tempo di ammortamento inferiore a quattro anni e, in ambito infrastrutturale, inferiore a otto anni. Inoltre, secondo l'attuale legge sull'energia, entro tre anni dall'approvazione della domanda di rimborso il consumatore finale deve investire almeno il venti per cento dell'importo rimborsato in misure supplementari economicamente non particolarmente redditizie. Con l'adozione della nuova legge sull'energia a partire dal 2018 viene a cadere quest'obbligo.

Numero di imprese e importi dei rimborsi

Il rapporto in adempimento del postulato 15.4085 illustra lo stato al 7 febbraio 2017.

Il rimborso è calcolato per anno contabile. Determinante risulta sempre l'ammontare del supplemento di rete valido nell'anno contabile in questione. Nel 2014 il supplemento di rete ammontava a 0,6 ct./kWh e nel 2015 a 1,1 ct./kWh. Per le imprese il cui anno contabile non coincide con l'anno civile, l'importo del rimborso si compone del supplemento di rete di due anni civili pro rata temporis.

Anno contabile 2014: per gli anni contabili chiusi nel 2014, la somma dei rimborsi ammontava a circa 21,1 milioni di franchi*. Nel complesso 61 imprese hanno ottenuto un rimborso, di cui 39 integrale (per un totale di 17,9 milioni di franchi) e 22 parziale (per un totale di 3,2 milioni di franchi).

Anno contabile 2015: per gli anni contabili chiusi nel 2015, la somma dei rimborsi ammontava a circa 45,4 milioni di franchi*. Nel complesso 104 imprese hanno ottenuto un rimborso, di cui 61 integrale (per un totale di 39 milioni di franchi) e 43 parziale (per un totale di 6,4 milioni di franchi).

Anno contabile 2016: per gli anni contabili chiusi nel 2016, nel mese di febbraio 2017 non erano ancora disponibili dati sufficienti. Le imprese possono inoltrare la domanda di rimborso solo dopo che il conto annuale sia stato approvato e rivisto (al più tardi sei mesi dopo la chiusura dell'anno contabile, nel caso di una chiusura al 31 dicembre 2016, il termine è il 30 giugno 2017). La somma degli importi dei rimborsi per l'anno contabile 2016 è stimata tra 54 e al massimo 68 milioni di franchi. Informazioni più precise circa gli importi dei rimborsi saranno disponibili solo verso la fine del 2017, al termine dell'esame di gran parte delle domande di rimborso.

*Alcuni casi di rimborso per gli anni contabili 2014 e 2015 sono ancora in sospeso a causa di verifiche o procedimenti giudiziari non ancora conclusi. Le cifre possono pertanto subire ancora lievi variazioni.

Ripercussioni energetiche delle convenzioni sugli obiettivi

Alla fine del 2016 174 imprese hanno stipulato una o più convenzioni sugli obiettivi, che hanno una durata di 10 anni. Gli indicatori dell'efficienza energetica e del consumo di energia elettrica previsti si riferiscono all'anno obiettivo al termine dei dieci anni.

Dalla somma del consumo energetico totale ponderato previsto (il consumo energetico è ponderato per consentire un confronto) e dalla somma dell'efficacia ponderata delle misure per tutte le convenzioni, risulta un aumento dell'efficienza energetica totale dal 100 al 103,7 per cento nel corso dei dieci anni di durata delle convenzioni. Questo valore rappresenta l'incremento di efficienza energetica totale effettivamente concordato con l'insieme delle convenzioni. Fino alla scadenza delle convenzioni sugli obiettivi, le 174 imprese si impegnano ad attuare misure volte ad aumentare l'efficienza energetica (che si traduce in una riduzione del consumo di energia primaria) per un totale di 881,9 gigawattora. Il consumo di energia finale complessivo delle imprese previsto nell'anno obiettivo ammonta pertanto a circa 23 590 gigawattora. Tale valore comprende l'elettricità, i combustibili fossili e biogeni e il teleriscaldamento.

Il severo sistema di sanzioni (l'intero importo del rimborso dev'essere restituito nel caso non vengano raggiunti gli obiettivi) fa sì che generalmente gli obiettivi vengano fissati a un livello piuttosto basso. L'esperienza nella prassi dimostra tuttavia che spesso gli obiettivi di efficienza vengono superati. Questo significa che le imprese risparmiano più energia elettrica rispetto a quanto stabilito nelle convenzioni sugli obiettivi. Va però sottolineato che, dal momento che le convenzioni sugli obiettivi sono stipulate per un periodo di dieci anni, due anni sono troppo pochi per consentire di giungere a conclusioni attendibili.

Obbligo di investire in misure supplementari

La legge in vigore sancisce l'obbligo di investire il 20 per cento dell'importo del rimborso in misure supplementari. Si tratta di misure con un periodo di ammortamento dai quattro agli otto anni nel caso di misure inerenti ai processi e dagli otto ai dodici anni nel caso di misure infrastrutturali. Gli investimenti devono essere realizzati al più tardi tre anni dopo l'approvazione della domanda di rimborso. Visto che le domande di rimborso sono state approvate per la prima volta nel 2014, le imprese hanno tempo fino al 2017 per procedere agli investimenti necessari. Non è pertanto ancora possibile esprimersi sull'efficacia e le ripercussioni dell'obbligo di investire in misure supplementari.

Informazioni sugli sviluppi futuri in materia di rimborsi

In futuro le informazioni contenute nel rapporto in adempimento del postulato saranno aggiornate e pubblicate annualmente.


Indirizzo cui rivolgere domande

Marianne Zünd, responsabile comunicazione UFE, tel. +41 58 462 56 75, marianne.zuend@bfe.admin.ch



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Il Consiglio federale
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