Protezione dalle epizoozie: avviata la procedura di consultazione sui provvedimenti di lotta

Berna, 29.05.2017 - Il 29 maggio 2017 il Dipartimento federale dell’interno (DFI) ha avviato la procedura di consultazione sulla modifica alle ordinanze nell’ambito della salute degli animali. I principali adeguamenti riguardano nuovi provvedimenti di lotta alle epizoozie, come la Lumpy skin disease e la tubercolosi negli animali selvatici, nonché l’ampliamento del controllo sul traffico di animali agli ovini e ai caprini.

La dermatite nodulare contagiosa (Lumpy skin disease) è una malattia virale trasmessa dagli insetti che colpisce i bovini. L’epizoozia si sta fortemente diffondendo nella regione balcanica. In Svizzera, invece, non sono stati rilevati finora casi di malattia. Affinché la situazione rimanga tale, l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) già la scorsa estate ha emanato un’ordinanza in merito concernente l’importazione di bovini e relativi prodotti dall’Europa sudorientale. La modifica proposta nell’ordinanza sulle epizoozie (OFE) concretizza una tappa successiva fissando nuovi provvedimenti di lotta concreti, più precisamente, l’omologazione di vaccini contro la Lumpy skin disease. In caso di epizoozia, non dovrebbero pertanto essere uccisi automaticamente tutti gli animali di un effettivo infetto.

Anche riguardo alla tubercolosi negli animali selvatici, la Svizzera è attualmente indenne. Dal 2014 l’USAV attua con successo un programma di sorveglianza specifico. Tuttavia, a causa della naturale migrazione dei cervi, vi è sempre la possibilità che animali infetti arrivino in Svizzera. In particolare, la zona di confine Svizzera-Austria è fortemente a rischio di epizoozia già da diverso tempo. Per questo motivo, le disposizioni esistenti nell’OFE devono essere integrate. In caso di sospetto di tubercolosi nella fauna selvatica, si potranno prendere immediatamente provvedimenti al fine di evitare un contagio degli effettivi di bovini.

Doppia marca auricolare per ovini e caprini

Si intende adeguare anche il controllo sul traffico di animali. In futuro i detentori di ovini e caprini dovranno notificare al gestore della banca dati sul traffico di animali tutte le nascite, gli aumenti e le diminuzioni, l’importazione e l’esportazione nonché la morte dei loro animali. Contemporaneamente, anche queste due specie dovranno essere contrassegnate con due marche auricolari. Le proposte di modifica avvengono per due motivi: da un lato, per poter rintracciare derrate alimentari di origine animale, dall’altro, per lottare contro epizoozie nuove o già esistenti.

Sottoprodotti di origine animale come alimenti per animali

Oltre alla modifica dell’OFE è prevista anche quella dell’ordinanza concernente l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale. A seguito dello status BSE della Svizzera, ossia «rischio trascurabile», attualmente devono essere inceneriti molti meno sottoprodotti di origine animale. Molti di questi prodotti potrebbero essere impiegati per la fabbricazione di alimenti per animali da compagnia e, in parte, anche per animali da reddito oppure trasformati in concime. Si intende anche autorizzare l’esportazione di questi sottoprodotti di origine animale, adeguando al diritto UE i criteri per la fabbricazione di proteine animali trasformate.

Sempre in linea con il diritto UE saranno autorizzate anche le proteine di sette specie di insetti destinate all’alimentazione di pesci di allevamento.


Indirizzo cui rivolgere domande

Ufficio federale della sicurezza alimentare e
di veterinaria (USAV)
Servizio stampa
Tel. 058 463 78 98
media@blv.admin.ch



Pubblicato da

Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria
http://www.blv.admin.ch

https://www.admin.ch/content/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-66866.html