Introdotte nell'ordinanza nove nuove rilevazioni statistiche

Berna, 16.11.2016 - Nell'ordinanza sulle rilevazioni statistiche sono stati integrati nove nuovi settori: Il Consiglio federale ha adottato queste modifiche mercoledì e ha fissato l'entrata in vigore dell'ordinanza modificata al 1° dicembre 2016.

Le nuove rilevazioni sono: n. 200 «Indice svizzero dei prezzi degli immobili», n. 201 «Rilevazione tra le persone con un diploma di formazione professionale superiore», n. 202 «Statistica dei vettori energetici degli edifici abitativi», n. 203 «Statistica dell'assicurazione vecchiaia e
superstiti», n. 204 «Statistica dell'assicurazione invalidità», n. 205 «Statistica delle prestazioni complementari all'AVS e all'AI», n. 206 «Statistica dell'indennità per perdita di guadagno e dell'indennità di maternità», n. 207 «Statistica degli assegni familiari» e n. 208
«Statistica dei redditi AVS».

L'ordinanza di applicazione della legge sulla statistica federale regola l'esecuzione di rilevazioni statistiche e l'elaborazione dei dati ai fini della produzione statistica. Fissa nell'allegato la lista degli organi responsabili di tali rilevazioni precisando le condizioni della loro esecuzione. Quest'ordinanza è stata concepita in maniera tale da poter essere rivista rapidamente e facilmente. Le rilevazioni vanno aggiornate regolarmente per fare in modo che l'attuazione del programma pluriennale della statistica federale possa fondarsi sempre su basi legali attuali. Il Consiglio
federale adotta il programma per l'inizio di ogni legislatura.


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