Il Consiglio federale limita i dati trasmessi ai fornitori esterni di prestazioni TIC all’ambito della creazione e dell’esercizio di sistemi d’informazione
Berna, 30.09.2016 - In data odierna il Consiglio federale ha adottato un completamento dell’ordinanza sull’informatica nell’Amministrazione federale. Questo completamento permette di disciplinare in modo più preciso l’accesso ai dati dell’Amministrazione federale per i fornitori esterni che ne hanno bisogno per la creazione e l’esercizio di sistemi d’informazione.
Per motivi legati ai costi e allʼefficienza i fornitori interni della Confederazione che offrono prestazioni nel settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) devono collaborare con fornitori esterni TIC. Ciò comporta inevitabilmente, in taluni casi, la necessità di comunicare dati ai fornitori esterni TIC affinché possa essere garantito l’esercizio dei sistemi d’informazione. Possono essere oggetto della comunicazione sia dati sensibili che dati personali.
In questi casi il completamento dell’ordinanza sull’informatica nell’Amministrazione federale, adottato in data odierna dal Consiglio federale, prevede che i dati siano trasmessi ai fornitori esterni per quanto ciò sia necessario alla fornitura della prestazione TIC in questione. Tale limitazione, insieme ad altre misure operative di carattere organizzativo e tecnico, deve assicurare il rispetto del principio di proporzionalità nell’ambito della trasmissione di dati come pure del principio di minimizzazione e di sicurezza dei dati.
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