Newsletter Ufficio federale del consumo 01/2016

Berna, 15.02.2016 - Per la presente vi inviamo la newsletter dell'Ufficio federale del consumo.

Aiuti finanziari

Nel 2015 l’Ufficio federale del consumo (UFDC) ha erogato sovvenzioni per un importo di 989 000 franchi. Di questi, 900 000 sono stati versati a quattro organizzazioni dei consumatori: Associazione consumatrici e consumatori della Svizzera italiana ACSI (18 %), Fédération romande des consommateurs FRC (34 %), Schweizerisches Konsumentenforum kf (19 %) e Stiftung für Konsumentenschutz SKS (29 %), mentre i restanti 89 000 sono andati all’Alleanza delle organizzazioni dei consumatori, al Konsumenten Verband, alla Konsumentenvereinigung Schweiz, ai Konsumhelden, all’Organizzazione svizzera dei pazienti OSP e al TCS.

La revisione dell’ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni di consumatori (RS 944.05), entrata in vigore il 1o novembre 2015, concerne anche la concessione e la ripartizione dei finanziamenti in questione; le nuove modalità attuative sono oggetto di direttive dell’UFDC, consultabili in Internet sul sito seguente: https://www.konsum.admin.ch/fr/services/finanzhilfe-des-bundes-an-die-konsumentenorganisationen/.

Centrale d’informazione sulla sicurezza dei prodotti

Aumentano le comunicazioni concernenti i richiami di prodotti di consumo e la loro sicurezza.

Nel 2015, l’UFDC ha pubblicato complessivamente 76 comunicazioni riguardanti i richiami dei prodotti di consumo e la loro sicurezza. Rispetto al 2014, ciò corrisponde a un aumento del 46 per cento. La maggior parte delle informazioni pubblicate concerneva le derrate alimentari (30 %); al secondo posto, in ordine di importanza, si situava il settore degli articoli per la casa, gli hobby e lo sport (29 %), seguito da quello degli apparecchi elettrici (22 %). Per informazioni aggiornate su richiami e sicurezza consultare il sito: www.produkterueckrufe.admin.ch.

Novità concernenti la Commissione federale del consumo (CFC)

Alla fine del 2015, il Consiglio federale ha nominato la Commissione federale del consumo (CFC) per il prossimo quadriennio di carica. Marlis Koller-Tumler e Pascal Pichonnaz sono stati confermati alla presidenza rispettivamente alla vicepresidenza della Commissione. Per ulteriori informazioni sull’attuale composizione della CFC consultare il sito: https://www.admin.ch/ch/f/cf/ko/gremium_10314.html.

La CFC presta consulenza in materia di politica del consumo emanando raccomandazioni destinate al Consiglio federale come pure ai diversi Dipartimenti e unità amministrative. 

Controllo della dichiarazione concernente il legno

L’UFDC è l’organo di controllo incaricato di vigilare sull’adempimento dell’obbligo relativo alla dichiarazione concernente il legno e i prodotti del legno. Nel 2015 i risultati dei controlli sono stati globalmente positivi. Il 72 per cento delle imprese interessate dall’obbligo ha certificato correttamente i prodotti, mentre l’anno precedente ciò valeva soltanto per il 57 per cento delle imprese. Complessivamente la situazione relativa all’adempimento dell’obbligo di dichiarare la provenienza del legno è nettamente migliorata. Nel 2015 l’81 per cento dei prodotti esaminati erano muniti di una dichiarazione di provenienza del legno; l’anno precedente si trattava soltanto del 41 per cento dei prodotti. L’UFDC continuerà a vigilare attentamente sull’attuazione dell’obbligo di dichiarazione. L’entità dei controlli – effettuati in funzione dei rischi e in base ad un piano di campionatura, come pure tenendo conto delle esperienze maturate in quest’ambito negli anni precedenti – dovrebbe essere mantenuta almeno allo stesso livello anche nel 2016.

Normativa svizzera in materia di consumo: modifiche legislative in vigore nel 2016

Tra le modifiche legislative che entreranno in vigore nel 2016 e che interessano in modo particolare i consumatori, attualmente sono da segnalare quelle che concernono le tematiche seguenti:

Contratti a domicilio o per telefono

Dal 1o gennaio 2016, il diritto di revoca ai sensi degli articoli 40a segg. del Codice delle obbligazioni (CO; RS 220) vale anche per i contratti per telefono. In precedenza esso si applicava già ai contratti a domicilio. Il termine di revoca è stato esteso a 14 giorni.

Credito al consumo

I consumatori che stipulano un contratto di credito al consumo ai sensi della legge sul credito al consumo (LCC, RS 221.214.1) a partire dal 1o gennaio 2016 possono, secondo l’articolo 16 della stessa legge, revocare il contratto entro un termine di 14 giorni (e non più di 7 giorni).

Inoltre, il 1o gennaio 2016 sono entrati in vigore gli articoli 36a et 36b della LCC, che vietano la pubblicità aggressiva nel settore del credito al consumo.

Da ultimo, a partire dal 1° luglio 2016 cambierà il tasso d’interesse massimo di cui all’articolo 1 dell’ordinanza concernente la legge sul credito al consumo (OLCC, RS 221.214.11): probabilmente passerà dal 15 al 10 per cento nel caso dei crediti in contanti, e dal 15 al 12 per cento per le carte di credito.

Telecomunicazioni

Nel settore delle telecomunicazioni, le responsabilità relative agli impianti di telecomunicazione e agli apparecchi elettrici saranno definite con maggiore chiarezza. Di conseguenza, fabbricanti, importatori e venditori potranno garantire più agevolmente la conformità dei prodotti messi in commercio. Dal punto di vista dei consumatori, migliorerà la tracciabilità dei prodotti: gli indirizzi del fabbricante e dell’importatore dovranno obbligatoriamente figurare sul prodotto. Le modifiche dell’ordinanza sugli impianti di telecomunicazione (OIT, RS 784.101.2) entreranno in vigore il 13 giugno 2016, quelle dell’ordinanza sulla compatibilità elettromagnetica (OCEM, RS 734.5) il 20 aprile 2016.

Per maggiori informazioni sull’entrata in vigore nel 2016 di queste o altre modifiche legislative, vogliate consultare il seguente elenco dell’UFDC: https://www.konsum.admin.ch/fr/documentation/droits-des-consommateurs/modifications-de-la-legislation-federale/.


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Ufficio federale del consumo
Tel. +41 58 462 20 21
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