Premi dell’assicurazione malattie dei beneficiari del soccorso d’emergenza

Berna, 06.07.2011 - Il Consiglio federale ha adottato una modifica dell’ordinanza sull’assicurazione malattie concernente il versamento dei premi per i beneficiari del soccorso d’emergenza. La revisione semplificherà i lavori amministrativi dei Cantoni e degli assicuratori.

Un beneficiario del soccorso demergenza domiciliato in Svizzera deve obbligatoriamente assicurarsi contro le malattie. Il rapporto assicurativo ha termine al momento della partenza dalla Svizzera. Un richiedente lasilo oggetto di una decisione negativa o di non entrata in materia rimane pertanto soggetto allobbligo dassicurazione finch non ha lasciato il Paese.

La soluzione adottata dal Consiglio federale consente di sospendere il versamento dei premi per le persone che hanno verosimilmente lasciato la Svizzera. Il lavoro amministrativo degli assicuratori ne risulter alleggerito, in particolare perch non dovranno pi avviare un perseguimento penale contro persone che probabilmente non dimorano pi in Svizzera.

Concretamente, il Cantone pu chiedere la sospensione del versamento dei premi se ha ragione di credere che il beneficiario del soccorso demergenza abbia lasciato la Svizzera, nel qual caso il premio non pi dovuto. Per contro, se lassicuratore riceve una domanda di rimborso per una prestazione non assunta dal Cantone, i premi sono dovuti retroattivamente fino al momento della sospensione e maggiorati di un supplemento. Una volta effettuato il pagamento, lassicuratore deve rimborsare le prestazioni fornite durante il periodo di sospensione.


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