Entrata in vigore dell’ordinanza sul numero d’identificazione delle imprese

Neuchâtel, 26.01.2011 - Il Consiglio federale ha approvato l’ordinanza sul numero d’identificazione delle imprese, e fissato al 1° aprile 2011 il giorno della sua entrata in vigore. Le nuove disposizioni disciplinano le modalità relative all’introduzione e all’impiego dell’IDI e definiscono il contenuto del registro IDI. Esse regolano inoltre le norme e le prescrizioni per lo scambio, l’uso, la pubblicazione e la protezione dei dati IDI.

È entrata in vigore il 1° gennaio 2011 la legge federale sul numero d’identificazione delle imprese (LIDI), accettata dal Parlamento nel giugno 2010. Questa legge getta le basi legali formali necessarie per introdurre un numero d’identificazione (IDI) unico e univoco a livello nazionale. In aggiunta all'introduzione dell'IDI, la LIDI regolamenta anche la creazione di un registro IDI autonomo e parzialmente accessibile al pubblico, che svolge un ruolo importante nell’attribuzione, la gestione, l’uso e la consultazione dell’IDI.

Con questo numero si mira a ridurre in modo sensibile e a lungo termine gli oneri amministrativi a carico delle imprese. L’IDI semplifica e rende più sicuro anche lo scambio di dati tra le imprese e l’amministrazione pubblica, e riveste una grande importanza per l'amministrazione elettronica (eGovernment). Il fatto di poter identificare in modo univoco tutte le imprese è effettivamente una premessa indispensabile affinché le transazioni possano essere svolte elettronicamente.

L’ordinanza sul numero d’identificazione delle imprese (OIDI) entrerà in vigore il 1° aprile 2011. Le nuove disposizioni disciplinano le questioni dell'attribuzione e dell'impiego dell'IDI e stabiliscono come trattare gli annunci nel registro IDI. Esse regolano le norme e le prescrizioni per lo scambio, l’uso, la pubblicazione e la protezione dei dati IDI, e precisano le regole della comunicazione dell'IDI nel quadro delle consultazioni collettive, dei diritti di annuncio e di consultazione. L’OIDI indica anche i servizi IDI che possono fruire di un termine d'introduzione di 3 anziché di 5 anni e il ruolo dei servizi cantonali di coordinamento.


Indirizzo cui rivolgere domande

Ernst Matti, UST, capo della Divisione Indagini presso le imprese
Tel. +41 32 71 36645

Fabio Tomasini, UST, capo della Sezione Registro delle imprese e degli stabilimenti
Tel. +41 32 71 36438



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