Legge sulla protezione delle acque: modifiche in vigore da gennaio

Berna, 24.09.2010 - Il Consiglio federale ha decretato al 1° gennaio 2011 l’entrata in vigore della modifica della legge sulla protezione delle acque. Tale modifica sancisce che i corsi d’acqua e i laghi svizzeri debbano riacquistare un aspetto seminaturale.

La modifica della legge sulla protezione delle acque è una delle tappe più importanti nella protezione delle acque in Svizzera. Attualmente, circa il 40 per cento dei corsi d'acqua dell'Altipiano è arginato, nelle zone insediative la quota sale addirittura all'80 per cento. Oltre il 90 per cento dei corsi d'acqua è sfruttato per la produzione di energia idroelettrica. I corpi d'acqua hanno bisogno di maggiore spazio per poter svolgere le loro funzioni naturali. La modifica della legge sulla protezione delle acque è una condizione importante per garantire che i corsi d'acqua e le rive dei laghi svizzeri possano riacquistare un aspetto seminaturale e, grazie ai loro habitat ricchi di specie, contribuire al mantenimento della biodiversità. Aumenteranno inoltre anche i vantaggi sia per la popolazione, che potrà beneficiare di uno spazio ricreativo di prossimità, che per il turismo.

La modifica è stata decisa dal Parlamento nel dicembre 2009 quale controprogetto indiretto all'iniziativa popolare "Acqua viva". Nel frattempo, l'iniziativa popolare è stata ritirata. Il 24 settembre 2010 il Consiglio federale ha decretato l'entrata in vigore della modifica della legge sulla protezione delle acque con effetto dal 1° gennaio 2011.

Corsi d'acqua e rive lacustri riacquistano un aspetto seminaturale

Le nuove disposizioni approvate dal Parlamento prevedono quanto segue:

  • spazio riservato alle acque: i Cantoni sono tenuti a definire e a proteggere lo spazio necessario per garantire le funzioni naturali delle acque e la protezione contro le piene. La legge sancisce che lo sfruttamento dello spazio riservato alle acque sia al massimo di tipo estensivo. Le aree sfruttate dagli agricoltori nello spazio riservato alle acque sono considerate delle superfici di compensazione ecologica. Per i gestori di queste superfici si prevede di stanziare 20 milioni di franchi quale indennizzo per le loro prestazioni;
  • rivitalizzazioni: in futuro, i Cantoni saranno responsabili della pianificazione strategica e della realizzazione delle rivitalizzazioni. In tal modo, i corsi d'acqua e le rive dei laghi seminaturali verranno mantenuti e ripristinati nel lungo periodo. La Confederazione cofinanzia le rivitalizzazioni e la relativa pianificazione con 40 milioni di franchi l'anno;
  • riduzione degli effetti negativi della produzione di energia idroelettrica: i Cantoni sono tenuti a eliminare gli effetti negativi dovuti ai deflussi discontinui (cfr. riquadro 2) e a pianificare le necessarie misure di risanamento. Per l'attuazione sono previste unicamente misure di natura edile (p. es. bacini di compensazione) che, rispetto alle misure di esercizio, non influiscono sulla produzione di energia. Inoltre deve essere eliminato anche l'impatto negativo sul bilancio del materiale detritico. I costi di tali misure come quelli per il ripristino di condizioni idonee al transito dei pesci secondo la legge sulla pesca sono finanziati con un supplemento di al massimo 0,1 centesimi per chilowattora sui costi di trasporto delle reti ad alta tensione.

In corso la modifica dell'ordinanza sulla protezione delle acque

Il DATEC si sta occupando della modifica della relativa ordinanza sulla protezione delle acque. Tale ordinanza riprende e precisa (cfr. riquadro 1) le disposizioni della legge sulla protezione delle acque decise dal Parlamento nel dicembre 2009. Attualmente è in corso la valutazione dei risultati dell'indagine conoscitiva relativa all'ordinanza. Il Consiglio federale deciderà nei prossimi mesi in merito alle disposizioni definitive.

 

RIQUADRO 1
L'ordinanza sulla protezione delle acque in dettaglio

L'ordinanza sulla protezione delle acque riprende e precisa le disposizioni della legge sulla protezione delle acque. L'ordinanza prevede quanto segue:

  • spazio riservato alle acque: l'ordinanza precisa la larghezza dello spazio riservato alle acque necessario per garantire le funzioni naturali delle acque, la protezione contro le piene e l'utilizzazione delle acque, sancite dalla legge. Esplicita inoltre il concetto di sfruttamento estensivo. Infine, lo spazio riservato alle acque deve essere definito entro 5 anni;
  • rivitalizzazioni: l'ordinanza descrive la procedura per la pianificazione strategica della rivitalizzazione al fine di garantire che la rivitalizzazione sia effettuata in primo luogo dove si ottiene il maggior effetto;
  • riduzione degli effetti negativi della produzione di energia idroelettrica: per quanto attiene ai deflussi discontinui e al materiale detritico, l'ordinanza precisa quali effetti sono da considerare sostanziali e per quali impianti va valutata l'eventuale adozione di misure. L'ordinanza descrive inoltre la procedura di pianificazione e di attuazione delle misure. Le esigenze relative al ripristino di condizioni idonee al transito dei pesci sono precisate in una modifica dell'ordinanza concernente la legge federale sulla pesca.

 

RIQUADRO 2
Effetti dei deflussi discontinui

I deflussi a valle delle centrali ad accumulazione sono soggetti a forti variazioni. Quando è richiesta molta elettricità e quindi si turbina molta acqua si parla di portata di piena (artificiale). La portata di piena ridotta indica la fase di acqua bassa presente fra due portate di piena, caratterizzata da un basso fabbisogno di elettricità, ossia perlopiù durante la notte e nei fine settimana. L'ondata di piena può essere anche quaranta volte superiore rispetto alla portata ridotta. Tale variazione ha effetti negativi soprattutto sulla fauna acquatica, che viene trascinata via dalle ondate di piena, mentre nei periodi caratterizzati da portate ridotte risente del prosciugamento delle sponde. Il 25 per cento circa delle centrali idroelettriche, ossia un centinaio di centrali, è interessato dal fenomeno dei deflussi discontinui.

La modifica della legge punta a eliminare le variazioni estreme delle portate per garantire condizioni di vita ottimali alla flora e alla fauna delle acque o delle rive lacustri o fluviali.


Indirizzo cui rivolgere domande

Stephan Müller, capo della divisione Acque, UFAM, tel. 079 596 13 65



Pubblicato da

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
https://www.uvek.admin.ch/uvek/it/home.html

https://www.admin.ch/content/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-35253.html