Ucraina: la Svizzera adotta ulteriori misure del 14° pacchetto di sanzioni dell’UE

Berna, 16.10.2024 - Il 16 ottobre 2024 il Consiglio federale ha deciso di adottare la maggior parte delle misure del 14° pacchetto di sanzioni dell’Unione europea (UE). I nuovi provvedimenti entrano in vigore il 17 ottobre 2024. Già l’8 luglio 116 persone fisiche e organizzazioni erano state inserite nella lista svizzera dei soggetti sanzionati mentre il 21 agosto sono state adottate le prime misure del 14° pacchetto.

In risposta al protrarsi dell'aggressione militare e alle continue azioni destabilizzanti della Russia che minano l'integrità territoriale, la sovranità e la sicurezza dell'Ucraina, il 24 giugno 2024 l'UE ha adottato nuove misure contro la Russia nell'ambito del 14° pacchetto di sanzioni. L'obiettivo è rafforzare l'applicazione delle sanzioni già in vigore e contrastarne l'elusione, nonché indebolire la capacità bellica della Russia attraverso nuove sanzioni.

Come da sua competenza, già l'8 luglio 2024 il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) aveva emanato sanzioni nei confronti di altre 116 persone fisiche e organizzazioni. Attualmente sono quindi 2250 le persone fisiche, le imprese e le organizzazioni inserite nella lista svizzera dei soggetti sanzionati in relazione alla situazione in Ucraina. La lista è identica a quella dell'UE. Il 21 agosto 2024 il Consiglio federale ha deciso di associarsi a ulteriori misure del 14° pacchetto di sanzioni dell'UE nei confronti della Russia, misure che riguardano principalmente l'armonizzazione internazionale dei divieti concernenti i diamanti russi. Gli altri provvedimenti sono stati sottoposti a un esame approfondito. Il 16 ottobre 2024 il Consiglio federale ha deciso di aderire alle rimanenti misure del 14° pacchetto di sanzioni rilevanti per il nostro Paese, rafforzandone così l'efficacia.

Misure relative ai beni

Questa decisione inasprisce ulteriormente le limitazioni all'esportazione per i beni destinati al rafforzamento dell'industria e per i beni destinati al rafforzamento militare e tecnologico della Russia. Inoltre, 61 entità vengono aggiunte all'elenco delle entità soggette a restrizioni più severe in materia di esportazioni. Circa la metà sono situate in Paesi terzi e sono collegate al complesso militare russo. Già il 31 gennaio 2024 il Consiglio federale aveva imposto alle aziende di vietare contrattualmente la riesportazione verso la Russia di alcuni beni critici (Common High Priority Items) in caso di esportazione verso Paesi terzi. Ora ha introdotto un obbligo analogo per il trasferimento dei diritti di proprietà intellettuale e dei segreti commerciali affinché il know-how industriale trasmesso ai Paesi terzi non possa essere impiegato per la produzione di tali beni al fine di utilizzarli in Russia. È inoltre stato introdotto il divieto di acquistare e importare elio dalla Russia.

Misure finanziarie

Anche le misure sanzionatorie nel settore finanziario vengono inasprite, vietando alle banche di utilizzare alcuni servizi di messaggistica specializzati per le transazioni di pagamento (alternativi a SWIFT). Il Consiglio federale ha inoltre creato diverse basi legali per i divieti di transazioni. Una di queste riguarda gli organismi che forniscono servizi di crittografia e facilitano le transazioni a sostegno dell'industria bellica russa. L'obiettivo di queste sanzioni è interrompere i flussi di denaro di cui si serve la Russia per finanziare i suoi armamenti.

Misure nel settore energetico

Il Consiglio federale ha emanato diverse misure per quanto riguarda il gas naturale liquefatto (GNL): d'ora in poi sarà vietato investire in progetti di GNL in costruzione in Russia o fornire i beni necessari per tali progetti. A partire da marzo 2025 sarà inoltre vietato fornire servizi di ricarica di gas naturale liquefatto russo. È inoltre vietato acquistare, importare o trasportare nell'UE il GNL russo attraverso terminali non connessi alla rete del gas naturale.

Protezione delle persone e delle imprese svizzere

Per tutelare maggiormente le imprese svizzere, il Consiglio federale ha creato una base giuridica che consente loro di far valere presso i tribunali svizzeri le richieste di risarcimento nei confronti delle imprese colpite da sanzioni qualora abbiano subìto delle perdite a causa di procedimenti arbitrari in Russia o in Stati terzi. Lo stesso vale per le persone e le imprese svizzere che sono state espropriate illegalmente in Russia.

L'UE ha inoltre vietato agli uffici della proprietà intellettuale di accettare nuove domande di registrazione di marchi, brevetti, ecc. da parte di persone e imprese russe. Si tratta di una reazione alle misure adottate dal governo e dai tribunali russi per privare illegalmente della loro protezione in Russia i titolari di diritti di proprietà intellettuale provenienti dagli Stati membri dell'UE. La situazione delle imprese svizzere è diversa, in quanto finora la Russia non ha commesso violazioni dei diritti di proprietà intellettuale nei confronti delle nostre aziende. Pertanto, il Consiglio federale ha deciso di non adottare questa misura di tutela delle imprese elvetiche, bensì di continuare a monitorare la situazione.

Filiali all'estero

Con il 14° pacchetto di sanzioni, l'UE ha introdotto per gli operatori economici l'obbligo, formulato in maniera generica, di garantire che le loro filiali nei Paesi terzi non compromettano le misure sanzionatorie dell'UE. In generale, il diritto svizzero copre le situazioni che si verificano sul territorio soggetto alla propria sovranità. Tuttavia, esistono possibili collegamenti con la giurisdizione svizzera, ad esempio nel caso in cui gli ordini o i pagamenti vietati dalle sanzioni vengono forniti dalla Svizzera. Ciò significa che è possibile perseguire penalmente le attività delle imprese svizzere che utilizzano impropriamente le loro filiali per aggirare le sanzioni. Al momento la Segreteria di Stato dell'economia (SECO) sta indagando su diversi casi di sospetta violazione delle sanzioni da parte di aziende svizzere attraverso filiali all'estero. Il Ministero pubblico della Confederazione ha ripreso uno di questi casi. In base all'attuale legislazione in materia di sanzioni, la Svizzera ha già gli strumenti per perseguire l'aggiramento delle sanzioni attraverso le filiali e lo sta facendo attivamente. Considerata la situazione, il Consiglio federale ha deciso di non adottare sul piano materiale la disposizione dell'UE nella sua forma attuale. Il DEFR continua a monitorare la situazione e informerà nuovamente il Consiglio federale se dovessero verificarsi dei cambiamenti.

Ulteriori misure

Sono infine state sottoposte ad alcuni divieti anche 27 navi che contribuiscono alla guerra della Russia contro l'Ucraina, comprese quelle della cosiddetta flotta ombra russa. Si tratta di navi che trasportano beni militari importanti verso la Russia, aggirando il tetto del prezzo del petrolio coordinato a livello internazionale e violando gli standard internazionali oppure trasportano cereali saccheggiati dall'Ucraina. Sono stati inoltre vietati la fornitura di servizi, anche finanziari, a queste navi, nonché il relativo acquisto ed esercizio.

Per limitare l'influenza della Russia sui processi democratici in Svizzera, il Consiglio federale ha deciso di vietare ai partiti politici, alle ONG e ai fornitori di servizi mediatici di accettare donazioni dal governo russo. Come nell'UE, sono previste deroghe per l'esercizio del diritto alla libertà d'opinione, d'informazione o dei media.


Indirizzo cui rivolgere domande

Per maggiori informazioni (media): Comunicazione DEFR, info@gs-wbf.admin.ch, 058 462 20 07

Per maggiori informazioni (imprese): sanctions@seco.admin.ch, 058 464 08 12



Pubblicato da

Il Consiglio federale
https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale.html

Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca
http://www.wbf.admin.ch

https://www.admin.ch/content/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-102820.html