Trasferimento temporaneo di averi di previdenza del piano 1e agli istituti di libero passaggio

Berna, 16.10.2024 - In caso di cambiamento del posto di lavoro, i salariati che nel 2° pilastro hanno un cosiddetto piano di previdenza 1e con possibilità di scelta del rischio d’investimento potranno in futuro trasferire temporaneamente il loro avere di previdenza a un istituto di libero passaggio. Avranno questa possibilità nel caso in cui, altrimenti, sarebbero costretti a versare il loro avere a un istituto di previdenza che non consente la scelta della strategia d’investimento. Nella sua seduta del 16 ottobre 2024 il Consiglio federale ha posto in consultazione fino al 30 gennaio 2025 la necessaria modifica della legge sul libero passaggio. Nel contempo intende garantire che gli averi di previdenza che gli assicurati sarebbero tenuti a riversare a una cassa pensioni non rimangano depositati presso gli istituti di libero passaggio.

I datori di lavoro hanno la possibilità di assicurare i propri dipendenti con un salario annuo superiore a 132 300 franchi, per la parte eccedente questa soglia, presso istituti di previdenza speciali che offrono i cosiddetti piani di previdenza 1e. In questi istituti di previdenza, gli assicurati possono scegliere tra più strategie d’investimento con differenti livelli di rischio.

Se un assicurato lascia un tale istituto di previdenza (in seguito a un cambiamento del datore di lavoro o alla perdita del posto), quest’ultimo può versare all’assicurato il valore effettivo della prestazione d’uscita. Un’eventuale perdita è a carico dell’assicurato stesso. La legge stabilisce che in caso di cambiamento d’impiego si deve per principio trasferire l’intero avere di previdenza all’istituto di previdenza del nuovo datore di lavoro. Attualmente quest’obbligo vale anche nel caso in cui il nuovo datore di lavoro non offra un piano di previdenza 1e. In tal caso, un’eventuale perdita subita nel piano di previdenza 1e può risultare difficile da recuperare nel nuovo istituto di previdenza.

Agli assicurati che hanno aderito a un piano 1e sarà dato un certo tempo per compensare le perdite

Nel settembre del 2023 il Parlamento ha accolto la mozione Dittli 21.4142 Proteggere gli averi di vecchiaia in caso di uscita da un piano di previdenza 1e, e l’ha trasmessa per attuazione al Consiglio federale. Gli assicurati interessati dovranno poter trasferire temporaneamente, per due anni, l’avere di previdenza del piano 1e a un istituto di libero passaggio. Scegliendo un istituto appropriato, questi assicurati avranno la possibilità di aderire a una strategia d’investimento simile a quella del precedente istituto di previdenza, il che permetterebbe loro eventualmente di recuperare le perdite subite. Il Consiglio federale ha posto in consultazione la necessaria modifica della legge sul libero passaggio. Nel contempo, per garantire che allo scadere del termine di due anni l’istituto di libero passaggio trasferisca l’avere all’istituto di previdenza del nuovo datore di lavoro, le nuove disposizioni disciplineranno anche il necessario scambio di informazioni tra gli istituti interessati.
Già oggi accade che averi di previdenza che dovrebbero essere trasferiti al nuovo istituto di previdenza rimangano depositati presso l’istituto di libero passaggio. In futuro, se un assicurato non indicherà il precedente istituto al nuovo istituto di previdenza, quest’ultimo dovrà cercare attivamente l’avere di previdenza dell’assicurato. Se l’assicurato non provvederà personalmente al trasferimento dell’avere, il nuovo istituto di previdenza dovrà esigerne il trasferimento.


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