Il Consiglio federale respinge l’iniziativa sui fuochi d’artificio

Berna, 16.10.2024 - Il 16 ottobre 2024 il Consiglio federale ha licenziato il messaggio concernente l’iniziativa popolare «Per una limitazione dei fuochi d’artificio» (Iniziativa sui fuochi d’artificio). Dal momento che i Cantoni e i Comuni dispongono già delle basi giuridiche necessarie per limitare i fuochi d’artificio, raccomanda al Parlamento di respingere l’iniziativa senza controprogetto diretto o indiretto.

L’iniziativa popolare «Per una limitazione dei fuochi d’artificio» (Iniziativa sui fuochi d’artificio), presentata il 3 novembre 2023, chiede che le persone, gli animali e l’ambiente vengano protetti maggiormente dal rumore e dalle emissioni causate dai fuochi d’artificio. Nello specifico, intende vietare la vendita e l’uso di fuochi d’artificio ai privati, eccezion fatta per fuochi d’artificio non rumorosi, come bengala o vulcani. L’iniziativa contempla inoltre la possibilità per i Cantoni di accordare autorizzazioni eccezionali per eventi d’importanza sovraregionale, come per esempio le celebrazioni del 1° agosto.

Il Consiglio federale reputa sproporzionata la portata dell’iniziativa

Il Consiglio federale è consapevole del fatto che i fuochi d’artificio rumorosi possono avere ripercussioni negative sull’ambiente, sulle persone e gli animali. Tuttavia, tali ripercussioni sono limitate nel tempo e nello spazio. Molte persone collegano i fuochi d’artificio alla tradizione, come per esempio alle celebrazioni del 1° agosto o al Capodanno. Inoltre, i Cantoni e i Comuni dispongono già delle basi giuridiche per limitare, se necessario, la vendita e l’uso di fuochi d’artificio, basi di cui molte Città e Comuni si avvalgono già limitando nel tempo e/o nello spazio l’uso dei fuochi d’artificio o vincolandolo a un’autorizzazione.

Il Consiglio federale non ritiene quindi necessarie nuove limitazioni alla vendita e all’uso di fuochi d’artificio. Raccomanda pertanto al Parlamento di respingere l’iniziativa senza controprogetto diretto o indiretto.


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