Previdenza professionale: adeguamento delle rendite per i superstiti e d’invalidità all’evoluzione dei prezzi con effetto dal 1° gennaio 2025

Berna, 10.10.2024 - Le rendite per i superstiti e d’invalidità della previdenza professionale obbligatoria saranno adeguate all’evoluzione dei prezzi con effetto dal 1° gennaio 2025, alcune per la prima volta, altre dopo essere già state adeguate in passato.

Le rendite per i superstiti e d’invalidità del regime obbligatorio della previdenza professionale (LPP) devono essere adeguate periodicamente all’evoluzione dell’indice dei prezzi al consumo fino al raggiungimento dell’età ordinaria di pensionamento. Il primo adeguamento è previsto dopo tre anni di decorrenza, mentre gli adeguamenti successivi avvengono contemporaneamente a quelli delle rendite dell’AVS, ossia di regola ogni due anni.

Rendite adeguate per la prima volta

Le rendite il diritto alle quali è nato nel 2021 saranno adeguate per la prima volta. Il loro importo aumenterà del 5,8 per cento. Questo tasso è calcolato in base agli indici dei prezzi al consumo del mese di settembre del 2021 (101,2887 con base dicembre 2020 = 100) e di settembre del 2024 (107,2098 con base dicembre 2020 = 100).

Adeguamenti in seguito all’aumento delle rendite AVS

Poiché nel 2025 le rendite dell’AVS saranno adeguate, devono essere aumentate anche le rendite per i superstiti e d’invalidità del secondo pilastro.

  • Rendite adeguate per la prima volta il 1° gennaio 2024: aumento dello 0,8 per cento.
  • Rendite adeguate per la prima volta il 1° gennaio 2023: aumento del 2,5 per cento.

Il tasso d’adeguamento viene calcolato confrontando l’indice del mese di settembre del 2024 con quello di settembre del 2023 (106,3136 secondo la base di dicembre del 2020 = 100) e di settembre del 2022 (104,5831 secondo la base di dicembre del 2020 = 100).

Rendite del regime sovraobbligatorio

Fintantoché l’importo delle rendite supera il minimo legale previsto dalla LPP, l’adeguamento all’evoluzione dei prezzi non è obbligatorio. Alla stregua delle rendite per le quali la LPP non prevede una compensazione periodica del rincaro, le rendite del regime sovraobbligatorio sono adeguate nei limiti delle possibilità finanziarie dell’istituto di previdenza. L’organo supremo dell’istituto di previdenza decide di anno in anno se e in quale misura le rendite debbano essere adeguate (v. art. 36 cpv. 2 LPP). Le decisioni sono commentate nel conto o nel rapporto annuale dell’istituto di previdenza.


Indirizzo cui rivolgere domande

Ufficio federale delle assicurazioni sociali
tel. +41 58 462 92 22
Thomas Borek
Ambito Matematica, analisi e statistica
Settore Matematica
thomas.borek@bsv.admin.ch
www.ufas.admin.ch


Pubblicato da

Ufficio federale delle assicurazioni sociali
http://www.ufas.admin.ch

https://www.admin.ch/content/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-102737.html