Coinvolgimento della popolazione in occasione dei Giochi olimpici e di altri grandi eventi: gli strumenti esistenti sono sufficienti

Berna, 27.09.2024 - In Svizzera esistono le basi legali e gli strumenti necessari per coinvolgere la popolazione riguardo a pianificazione e organizzazione di Giochi olimpici e di altri grandi eventi. È questa la conclusione a cui giunge il rapporto adottato dal Consiglio federale nella sua seduta del 27 settembre 2024 in adempimento del postulato della Commissione della scienza, dell’educazione e della cultura del Consiglio nazionale (CSEC-CN) (21.3022) «Giochi olimpici e altri grandi eventi. Partecipazione al processo».

La popolazione svizzera ha sufficienti possibilità di partecipare alla pianificazione e all’organizzazione di Giochi olimpici e altri grandi eventi di dimensioni paragonabili. Non vi è quindi alcuna necessità di adeguare le basi legali per garantire una migliore partecipazione della popolazione e del Parlamento. È questa la conclusione a cui giunge il rapporto «Giochi olimpici e altri grandi eventi. Partecipazione al processo» in adempimento del postulato della Commissione della scienza, dell’educazione e della cultura del Consiglio nazionale (21.3022). Questo rapporto tematizza la partecipazione della popolazione e del Parlamento esclusivamente riguardo ai Giochi olimpici e paralimpici invernali. Tuttavia le esperienze maturate in ambito di partecipazione possono essere applicate anche ai grandi eventi al di fuori di quelli sportivi.

La partecipazione della popolazione locale è decisiva

Le sfide poste dai Giochi olimpici e paralimpici invernali in Svizzera interessano soprattutto le località e le regioni in cui si svolgono le competizioni. È quindi decisivo soprattutto il coinvolgimento della popolazione locale e regionale riguardo alla pianificazione e all’organizzazione di questi grandi eventi.

Grazie al referendum finanziario tutti i Cantoni hanno a disposizione uno strumento efficace per la partecipazione della popolazione. Assieme ad altri strumenti complementari (come p. es. una consultazione popolare) è possibile garantire la partecipazione della popolazione direttamente interessata nei Comuni e nelle regioni.

Le basi esistenti sono sufficienti

Le uscite a livello federale sono decise dall’Assemblea federale. Lo strumento del referendum finanziario non esiste a questo livello. Tuttavia con decisioni di principio o programmatiche (art. 28 legge sul Parlamento) concernenti per esempio il finanziamento, obiettivi in materia di eredità (legacy goal) ecc., il Parlamento potrebbe definire condizioni quadro che dovrebbero essere rispettate per una futura organizzazione e implementazione di giochi invernali in Svizzera. Se inoltre il Parlamento conferisse grande importanza a queste decisioni, queste ultime sarebbero sottoposte al referendum facoltativo.

Tutti gli altri aspetti e presupposti essenziali sono già disciplinati nelle attuali basi legali, che si applicano anche al sostegno e all’organizzazione di Giochi olimpici. Pertanto, nel suo rapporto, il Consiglio federale giunge alla conclusione che sia superfluo definire nuove basi legali in tal senso.


Indirizzo cui rivolgere domande

Comunicazione UFSPO
+41 58 467 61 33
info@baspo.admin.ch



Pubblicato da

Il Consiglio federale
https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale.html

Segreteria generale del DDPS
https://www.vbs.admin.ch/

Ufficio federale dello sport
http://www.baspo.admin.ch/

https://www.admin.ch/content/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-102617.html