Nuovi interessi moratori e rimuneratori per le tasse e le imposte riscosse dalla Confederazione dal 2025

Berna, 19.09.2024 - Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) abbassa i tassi dell’interesse moratorio e dell’interesse rimuneratorio per le tasse e le imposte riscosse dalla Confederazione. Dal 2025 in caso di mora, di eccedenze d’imposta da restituire e di obbligo di pagamento condizionato si applica un tasso d’interesse del 4,5 per cento. Nel caso dell’imposta federale diretta, il tasso d’interesse rimuneratorio sui pagamenti anticipati volontari ammonterà allo 0,75 per cento

L'ordinanza del DFF sui tassi d'interesse stabilisce che i tassi d'interesse nell'ambito delle imposte federali vengano esaminati ogni anno e, se necessario, adeguati all'attuale livello dei tassi. Dal 1° gennaio 2025 il tasso dell'interesse moratorio, dell'interesse rimuneratorio sulle eccedenze d'imposta da restituire e dell'interesse rimuneratorio in caso di obbligo di pagamento condizionato ammonterà al 4,5 per cento (2024: 4,75 %) a seguito della diminuzione del livello dei tassi. Nel caso dell'imposta federale diretta, il tasso rimuneratorio sui pagamenti anticipati volontari scenderà, attestandosi allo 0,75 per cento (2024: 1,25 %).

In base alle stime, la riduzione degli interessi moratori e rimuneratori comporterà minori entrate per la Confederazione di 6 milioni di franchi, mentre dalla quota cantonale all'imposta federale diretta e all'imposta preventiva risulteranno minori entrate per i Cantoni pari a 1 milione di franchi. La stima non tiene conto di eventuali cambiamenti del comportamento dei contribuenti.

I tassi d'interesse vengono fissati annualmente in base a un metodo regolamentato, presentato per la prima volta nell'ordinanza. Il tasso d'interesse rimuneratorio sui pagamenti anticipati volontari si baserà sulla media aritmetica del rendimento di obbligazioni della Confederazione della durata di uno, due e tre anni. L'interesse moratorio e l'interesse rimuneratorio sulle eccedenze d'imposta da restituire sono determinati mediante una maggiorazione del tasso d'interesse rimuneratorio sui pagamenti anticipati volontari. Questa maggiorazione varia a seconda del livello generale dei tassi d'interesse, ma deve ammontare almeno al 2,75 per cento.

I tassi d'interesse si applicano all'imposta sul valore aggiunto, all'imposta federale diretta, all'imposta preventiva, all'imposta sul tabacco, all'imposta sulla birra, all'imposta sugli autoveicoli, all'imposta sugli oli minerali, all'imposta sulle bevande distillate, ai dazi, alle tasse di bollo, alla tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni, alla tassa sul CO2, alla tassa d'incentivazione sui composti organici volatili e all'imposta integrativa.


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