Il Consiglio federale adotta la revisione parziale dell’ordinanza sull’IVA

Berna, 21.08.2024 - Nella seduta del 21 agosto 2024 il Consiglio federale ha adottato una revisione parziale dell’ordinanza sull’IVA (OIVA). L’OIVA riveduta reca le disposizioni di esecuzione relative alla modifica della legge sull’IVA (LIVA) nonché una serie di adeguamenti apportati indipendentemente da tale modifica, in particolare per quanto riguarda il metodo delle aliquote saldo e quello delle aliquote forfetarie come pure l’obbligo di utilizzare il portale elettronico. Nel contempo, il Consiglio federale ha deciso di porre in vigore la LIVA riveduta il 1° gennaio 2025.

La modifica della LIVA, decisa dalle Camere federali il 16 giugno 2023, comporta anche adeguamenti dell’OIVA, in particolare in materia di imposizione delle piattaforme, rendiconto annuale, sussidi e collaborazione tra collettività pubbliche. Inoltre, reca una serie di adeguamenti apportati indipendentemente dalla revisione parziale della LIVA, soprattutto per quanto riguarda il metodo delle aliquote saldo, il metodo delle aliquote forfetarie, l’imposizione di gruppo e l’estensione dell’obbligo di utilizzare il portale elettronico. Nell’ambito della procedura di consultazione, le modifiche previste sono state accolte positivamente dalla maggioranza dei partecipanti.

Grazie alla possibilità di scegliere volontariamente tra il metodo delle aliquote saldo e quello delle aliquote forfetarie, la quota dell’imposta precedente usuale per il settore viene considerata in modo forfetario. L’IVA pagata dai contribuenti sui loro costi, la cosiddetta imposta precedente, non deve essere rilevata. Di conseguenza, per questi ultimi l’onere amministrativo diminuisce. I contribuenti con una quota dell’imposta precedente inferiore alla media ottengono anche benefici finanziari.

La presente revisione parziale dell’OIVA mira a limitare le possibilità di pianificazione fiscale dei metodi delle aliquote saldo e delle aliquote forfetarie, attribuendo nuovamente maggiore importanza al rendiconto fiscale semplificato. Al fine di evitare che si cambi metodo di rendiconto principalmente per ragioni finanziarie, al momento del passaggio sono ora previste correzioni dell’imposta precedente. Grazie a queste correzioni, è possibile passare dal metodo delle aliquote saldo al metodo di rendiconto effettivo e viceversa in tempi più brevi.

Le imprese attive in più settori devono poter applicare più di due aliquote saldo. In questo modo non devono più valutare in anticipo quale sia la combinazione finanziariamente più vantaggiosa delle due aliquote saldo applicabili a tutti i settori, ma ogni settore viene conteggiato all’aliquota saldo corrispondente.

In futuro, per il rendiconto annuale, il metodo delle aliquote saldo, il metodo delle aliquote forfetarie e l’imposizione di gruppo dovrà essere utilizzato solo l’apposito portale elettronico del Dipartimento federale delle finanze. Se le notifiche e le richieste non verranno trasmesse per via elettronica tramite portale, l’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) le respingerà, richiamando i contribuenti ai loro obblighi secondo l’articolo 123 dell’OIVA riveduta. Nel caso in cui il portale risultasse temporaneamente inaccessibile per motivi tecnici, i contribuenti non subiranno alcuno svantaggio.

L’OIVA parzialmente riveduta entrerà in vigore il 1° gennaio 2025, simultaneamente alla LIVA modificata. Fa eccezione l’obbligo di utilizzare il portale per i metodi delle aliquote saldo e delle aliquote forfetarie, l’imposizione di gruppo e l’annuncio di fine dell’assoggettamento, che sarà introdotto soltanto il 1° gennaio 2027.


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Adrian Grob, specialista Comunicazione
Amministrazione federale delle contribuzioni AFC
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