Protezione contro le esecuzioni ingiustificate: il Consiglio federale accoglie il progetto della CAG-N

Berna, 14.08.2024 - La Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale (CAG-N) intende modificare la legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) al fine di rafforzare la protezione contro le esecuzioni ingiustificate. All’escusso va garantita la possibilità di impedire in più casi e in modo efficace che terzi vengano a conoscenza dell’esecuzione. Nel parere del 14 agosto 2024 il Consiglio federale approva il progetto della CAG-N.

Dal 1° gennaio 2019 un escusso può a determinate condizioni impedire che un'esecuzione, che egli ritiene ingiustificata, sia comunicata a terzi (art. 8a cpv. 3 lett. d LEF); tuttavia la giurisprudenza del Tribunale federale limita parecchio il campo di applicazione di questa disposizione. Secondo la CAG-N ciò non corrisponde alla volontà del legislatore e intende pertanto modificare la pertinente disposizione. 

La proposta della CAG-N prevede che la legge stabilisca in modo esplicito che un'esecuzione non va comunicata a terzi nei casi in cui il creditore ha sì avviato una procedura volta a eliminare l'opposizione, ma la sua istanza non è stata accolta e tale esito è definitivo. Tuttavia il rifiuto da parte dell'ufficio d'esecuzione di dare informazioni non avviene in modo automatico, bensì su domanda dell'escusso. Nella legge occorre inoltre precisare che il debitore può presentare una tale domanda durante l'intera durata del diritto di consultazione e non solo entro il termine di un anno. Con questi adeguamenti s'intende esprimere in modo chiaro la volontà iniziale del legislatore e proteggere in modo più efficace il debitore dalle esecuzioni ingiustificate.

Nel parere del 14 agosto 2024 il Consiglio federale sostiene il contenuto della proposta della CAG-N; tuttavia, al contempo, ritiene che secondo le disposizioni generali le persone e le cerchie interessate dovrebbero avere la possibilità di esprimersi in merito alla proposta della CAG-N in una procedura di consultazione.


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