Nuovo sistema per le imprese che utilizzano prodotti chimici

Berna, 19.06.2024 - Le imprese che utilizzano prodotti chimici potranno avvalersi di un nuovo sistema informatico per ottemperare all’obbligo relativo all’utilizzazione corretta di questi prodotti. Questa novità fa seguito all’adozione delle ordinanze 1 e 3 concernenti la legge sul lavoro (OLL 1 e 3) da parte del Consiglio federale, il 19 giugno 2024.

Secondo gli articoli 1 e 25 della legge sui prodotti chimici (LPChim; RS 813.1) e l'articolo 6 della legge sul lavoro (LL; RS 822.11) i datori di lavoro devono proteggere la vita e la salute dei lavoratori dagli effetti nocivi di sostanze pericolose sul posto di lavoro. Per aiutare le imprese nell'attuazione di questi obblighi e sostenere gli ispettorati cantonali del lavoro che svolgono compiti di esecuzione, la Segreteria di Stato dell'economia (SECO) ha sviluppato un sistema di informazione e di documentazione denominato SICHEM (abbr. dal tedesco SIcherer Umgang mit CHEMikalien = Impiego sicuro di prodotti chimici).

L'articolo 44b LL conferisce alla SECO e agli ispettorati cantonali del lavoro il diritto di gestire sistemi di informazione e di documentazione per adempiere ai loro compiti in materia di protezione dei lavoratori conformemente alla legge sul lavoro. In virtù di quest'ultima disposizione, l'articolo 85 capoverso 1 OLL 1 elenca le fattispecie per le quali la Confederazione è abilitata a gestire un sistema di informazione e di documentazione automatizzato. Nel quadro di questa revisione, con la modifica dell'articolo 85 OLL 1 si crea la base legale per gestire l'applicazione informatica SICHEM.

Il nuovo articolo 24a OLL 3 specifica l'obbligo relativo all'utilizzazione corretta dei prodotti chimici. Questa disposizione non crea nuovi obblighi, ma richiama quelli già esistenti. Il datore di lavoro dovrà tenere un inventario dei prodotti chimici usati nella sua azienda e analizzare i pericoli e i rischi che ne derivano sulla base delle attività che ne prevedano l'impiego. Dovrà anche adottare tutte le misure idonee, necessarie e ragionevoli, secondo lo stato della tecnica, per garantire l'utilizzazione corretta delle sostanze e delle preparazioni contemplate dalla LPChim. La disposizione stabilisce anche l'ordine di priorità delle misure adottate secondo il principio STOP (sostituzione, misure tecniche, misure organizzative e dispositivi di protezione individuale).

Le ordinanze rivedute entreranno in vigore il 1° settembre 2024.


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