La Confederazione intende finanziare solamente una tantum l’aiuto sociale nonostante il cambiamento dello statuto

Berna, 14.06.2024 - Nella seduta del 14 giugno 2024, il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione su alcune modifiche dell’ordinanza 2 sull’asilo relativa alle questioni finanziarie. Secondo tali modifiche, se un richiedente l’asilo ammesso provvisoriamente riceve in un secondo momento lo statuto di rifugiato, i sussidi per l’aiuto sociale già corrisposti vanno conteggiati. Inoltre le somme forfettarie per il soccorso d’emergenza per le persone con statuto di protezione S vanno disciplinate in un’ordinanza.

Dall’avvento al potere dei Talebani, la situazione delle donne e delle ragazze in Afghanistan è costantemente peggiorata in molti ambiti della vita, per loro non è possibile condurre una vita dignitosa. Con questa premessa, da giugno 2023 la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) ha modificato la sua prassi concedendo di regola l’asilo alle donne e alle ragazze afgane dopo un esame caso per caso. Anche le cittadine afgane, ammesse provvisoriamente in Svizzera prima della nuova prassi, ricevono su richiesta lo statuto di rifugiate.

Per i rifugiati riconosciuti, la Confederazione rimborsa ai Cantoni i costi dell’aiuto sociale, per massimo cinque anni, sotto forma di somme forfettarie globali, mentre per le persone ammesse provvisoriamente, li versa per sette anni al massimo. Se un’ammissione provvisoria decisa con decisione passata in giudicato viene trasformata in uno statuto di rifugiato nell’ambito di una domanda multipla, il diritto vigente prevede che il termine di cinque anni per la compensazione dei costi dell’aiuto sociale ricominci a decorrere indipendentemente dai sussidi già versati durante la precedente ammissione provvisoria.

Evitare costi supplementari per la Confederazione

Secondo il Consiglio federale questa prassi non è giustificata né finanziariamente né oggettivamente. Pertanto intende modificare l’ordinanza 2 sull’asilo in modo tale che il periodo durante il quale sono stati già stati versati i sussidi sia conteggiato nella nuova durata complessiva. L’obiettivo è impedire che, in caso di cambiamento dello statuto, i Cantoni ricevano per altri cinque anni le somme forfettarie globali per la stessa persona, dal che deriverebbero elevati costi supplementari per la Confederazioni.

La seconda modifica dell’ordinanza riguarda le somme forfettarie per il soccorso d’emergenza destinato alle persone con statuto di protezione S. Tali somme sono versate se la SEM ha deciso di non entrare nel merito della domanda di protezione o di respingerla oppure se lo statuto di protezione S è stato revocato. Questa prassi, già oggi vigente, va ora sancita nell’ordinanza 2 sull’asilo relativa alle questioni finanziarie.

La consultazione sulle modifiche dell’ordinanza 2 sull’asilo si concluderà il 9 ottobre 2024.


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