Il Consiglio federale modifica quattro ordinanze in materia ambientale

Berna, 31.05.2024 - Il 31 maggio 2024 il Consiglio federale ha approvato le modifiche di quattro ordinanze in materia ambientale. Le modifiche concernono l'ordinanza sui siti contaminati, l'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, l'ordinanza sulla protezione delle acque e l'ordinanza sulle foreste.

In Svizzera ci sono circa 38 000 siti inquinati con sostanze potenzialmente dannose per l'ambiente; di questi, si stima che circa 4000 debbano essere risanati. Secondo le disposizioni legali vigenti, per determinati risanamenti occorre trasportare grandi quantità di materiale in impianti di smaltimento, trattarle e, infine, ricollocarle in un altro sito oppure esportarle. Questo procedimento è previsto anche nel caso in cui, in seguito a un eventuale trattamento, il materiale non rappresenti più una minaccia per l'ambiente nel sito originario.

D'ora in avanti, nel quadro di grandi progetti di risanamento, sarà possibile, previa autorizzazione della Confederazione, ricollocare il materiale di scavo nello stesso sito risanato. Le condizioni di tale procedura sono fissate nell'ordinanza sui siti contaminati: l'ambiente deve trarre un vantaggio maggiore dal ricollocamento che dallo smaltimento; va esclusa la necessità di un ulteriore risanamento e, una volta concluso il ricollocamento, il sito interessato viene sorvegliato a lungo termine ai fini del controllo dei risultati. La modifica entra in vigore il 1° giugno 2024.

Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici: modifica della regolamentazione in materia di prodotti refrigeranti e pile

L'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim) viene adeguata ai regolamenti dell'UE e allo stato della tecnica per quanto concerne i prodotti refrigeranti. La modifica, che entra in vigore il 1° gennaio 2025, prevede restrizioni per l'immissione sul mercato di nuovi impianti e apparecchi con prodotti refrigeranti particolarmente dannosi per il clima. Tale adeguamento si rende necessario al fine di rispettare gli obiettivi del Protocollo di Montreal per la protezione dello strato d’ozono. In questo modo, si assicura inoltre che il livello di protezione della Svizzera non scenda al di sotto di quello dell'UE e che gli impianti e gli apparecchi che non possono più essere immessi sul mercato comunitario non vengano venduti nel nostro Paese.

Un'ulteriore modifica concerne le pile. In particolare alla luce della quantità crescente di pile impiegate per la propulsione dei veicoli elettrici, la modifica intende garantire un’attuazione uniforme dell’ORRPChim. A partire dall'entrata in vigore, i commercianti potranno quindi addebitare ai consumatori, nel quadro del loro obbligo di ripresa, i costi supplementari per lo smaltimento di pile gravemente danneggiate. Inoltre, viene introdotta una disposizione relativa al rimborso della tassa di smaltimento anticipata sulle pile esportate. La revisione dell'ORRPChim assicura alle imprese una maggiore certezza del diritto. La modifica entra in vigore il 1° luglio 2024.

Disposizioni transitorie relative agli accordi programmatici nel settore ambientale

Dal 2008, nel quadro di accordi programmatici, la Confederazione e i Cantoni stabiliscono quali obiettivi vanno raggiunti in materia ambientale e le sovvenzioni che la Confederazione stanzia a tal fine. Nel quadro del prossimo periodo programmatico (2025–2028), per eseguire i due accordi programmatici sulle acque (rivitalizzazione) e sulla foresta (protezione della foresta), occorre prolungare di quattro anni la validità delle disposizioni transitorie nelle rispettive ordinanze, il che consente di proseguire e concludere nell'arco di tale periodo i lavori avviati. L'ordinanza sulla protezione delle acque e l'ordinanza sulle foreste vengono dunque modificate a partire dal 1° gennaio 2025.

Il Consiglio federale ha approvato le modifiche delle quattro ordinanze nella seduta del 31 maggio 2024.


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