Salari AVS: il Consiglio federale propone miglioramenti per i lavoratori con salari molto bassi e per gli indipendenti

Berna, 15.05.2024 - Con una modifica di ordinanza il Consiglio federale intende ampliare l’elenco dei settori in cui sono frequenti i rapporti di lavoro di breve durata e con salari di poco conto. Verrà così migliorata la previdenza dei lavoratori impiegati in particolare nei settori della cultura e dei media. Una seconda modifica eviterà l’addebito di interessi di mora ingiustificati ai lavoratori indipendenti che liquidano la loro impresa e conseguono un utile di liquidazione. Poiché entrambe le modifiche potrebbero avere ripercussioni su un gran numero di persone soggette all’obbligo contributivo, nella sua seduta del 15 maggio 2024 il Consiglio federale ha indetto una procedura di consultazione al riguardo, che durerà fino al 5 settembre 2024.

Obbligo contributivo sui salari di poco conto nei settori della grafica, dei musei, dei media e dei cori

Nell’AVS le persone che svolgono soltanto sporadicamente attività salariate a bassa remunerazione non devono versare contributi sul loro salario di poco conto: i salari inferiori a 2300 franchi per anno e per datore di lavoro sono infatti esonerati dall’obbligo contributivo. Vi sono però settori in cui gli assicurati realizzano gran parte del loro reddito con numerosi impieghi di breve durata presso vari datori di lavoro. Si tratta in particolare di persone impiegate nelle economie domestiche oppure nei settori della cultura e dei media. Per questo motivo, nell’ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS) figura un elenco di settori in cui l’obbligo contributivo è esplicitamente previsto anche sui salari di poco conto. Lo scopo è garantire una buona copertura assicurativa anche agli assicurati che cambiano frequentemente datore di lavoro e hanno molti impieghi di breve durata. Il Consiglio federale intende ampliare questo elenco e propone di aggiungervi gli studi grafici, i musei, i media e i cori. Questa modifica deriva tra l’altro dai risultati del rapporto sulla sicurezza sociale degli operatori culturali in Svizzera, redatto in adempimento del postulato Maret 21.3281.

Protezione dall’addebito di interessi di mora ingiustificati in caso di liquidazione dell’impresa

I lavoratori indipendenti devono dichiarare alla cassa di compensazione il loro reddito presumibile dell’anno di contribuzione corrente. Sulla base di questo reddito la cassa di compensazione riscuote contributi d’acconto. Il conteggio definitivo dei contributi può avere luogo soltanto in un secondo tempo, al momento in cui le autorità fiscali hanno stabilito il reddito dei lavoratori indipendenti e l’hanno comunicato alla cassa di compensazione. Per principio l’AVS riscuote interessi di mora se la differenza tra i contributi definitamente dovuti e i contributi d’acconto versati è almeno del 25 per cento. Gli assicurati hanno un anno di tempo per correggere la loro dichiarazione dei contributi. Se i lavoratori indipendenti sciolgono la loro impresa e realizzano un utile di liquidazione, devono versare contributi anche su quest’ultimo. Dato che il reddito soggetto a contribuzione conseguito con la liquidazione è difficilmente prevedibile, la differenza rispetto ai contributi d’acconto già versati è spesso nettamente superiore al 25 per cento. Questo può causare l’addebito di interessi di mora elevati. Per evitare che questo accada, in caso di liquidazione di un’impresa in futuro gli interessi di mora inizieranno a decorrere soltanto dal momento in cui la cassa di compensazione avrà fatturato l’importo definitivo dei contributi da saldare. La condizione sarà che i lavoratori indipendenti abbiano comunicato l’utile di liquidazione anche alla cassa di compensazione oltre che alle autorità fiscali.


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