Il Consiglio federale adotta il messaggio concernente la legge sui dati dei passeggeri aerei

Berna, 15.05.2024 - Nella seduta del 15 maggio 2024 il Consiglio federale ha adottato e trasmesso al Parlamento il messaggio concernente la legge sui dati dei passeggeri aerei. Questa base legale permetterà alla Svizzera di istituire un sistema nazionale per il trattamento dei dati dei passeggeri aerei («Passenger Name Record», PNR), contribuendo così a combattere il terrorismo e altre gravi forme di criminalità nonché a sostenere la piazza economica svizzera. In occasione della stessa seduta il Consiglio federale ha ugualmente adottato un progetto di mandato negoziale relativo a un accordo PNR con Stati non membri dell’Unione europea. I negoziati per un accordo con l’UE sono stati invece già avviati.

La nuova legge disciplina la comunicazione dei dati dei passeggeri aerei alle autorità da parte delle compagnie aeree svizzere ed estere come pure il trattamento di questi dati ai fini della lotta al terrorismo e ad altre gravi forme di criminalità. Le compagnie aeree dispongono di numerose informazioni fornite dai passeggeri stessi al momento della prenotazione, quali cognome, nome, dati di contatto come pure itinerario, modalità di pagamento e altro. Le informazioni relative a dati degni di particolare protezione (p. es. colore della pelle, appartenenza sindacale, preferenze alimentari) non sono invece trasmesse. In futuro i dati PNR saranno trasmessi alla nuova unità d'informazione sui passeggeri (UIP) collocata in seno all'Ufficio federale di polizia (fedpol). L'UIP svizzera dovrebbe essere istituita a partire dal 2025 e diventare operativa progressivamente dal 2026.

L'UIP presso fedpol confronterà automaticamente i dati con i sistemi d'informazione di polizia. Se ottiene una corrispondenza (p. es. se una persona segnalata per arresto figura nella lista dei passeggeri), il risultato sarà verificato manualmente prima di essere comunicato alle competenti autorità della Confederazione e dei Cantoni che decideranno le misure da adottare.

Il trattamento dei dati PNR semplificherà il lavoro delle autorità di perseguimento penale consentendo loro di:

  • identificare più agevolmente, prima della partenza, le persone che figurano nei sistemi d'informazione di polizia e sono ricercate a livello nazionale o internazionale;
  • individuare con maggiore facilità, grazie a profili di rischio, le persone sospette e le reti criminali internazionali finora sconosciute alle forze di polizia e adottare tempestivamente le misure necessarie;
  • ottenere informazioni sugli spostamenti di una persona indiziata che è oggetto di una ricerca o di un'indagine.

L'utilizzo dei dati PNR rappresenta pertanto uno strumento efficace per la lotta al terrorismo e ad altre gravi forme di criminalità. 70 Paesi, tra cui tutti gli Stati membri dell'Unione europea (UE), gli Stati Uniti e il Canada, hanno già introdotto, in conformità con le prescrizioni internazionali dell'ONU e dell'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (OACI), un sistema PNR nazionale. Anche la Svizzera è tenuta ad attuare queste risoluzioni vincolanti dell'ONU così come le norme OACI.

Protezione dei dati e rispetto dei diritti della personalità

La legge garantisce la protezione dei dati e dei diritti della personalità dei passeggeri aerei. L'accesso ai dati PNR e la finalità del loro utilizzo sono soggetti a una rigorosa regolamentazione.

Rispetto all'avamprogetto posto in consultazione, il Consiglio federale ha rafforzato la protezione dei dati. La durata di conservazione dei dati è stata ridotta. I dati che non presentano indizi concreti di terrorismo o di altre gravi forme di criminalità non possono quindi essere conservati per più di sei mesi. Questi dati sono inoltre pseudonimizzati dopo un mese. Ciò significa che i dati identificativi, quali il cognome, il nome, i dati di contatto e la data di nascita, non sono più direttamente visibili nel sistema. Per contro, i dati che presentano indizi concreti di terrorismo o di gravi forme di criminalità possono essere conservati per un periodo massimo di cinque anni.

Con l'entrata in vigore della legge, la vigilanza sul rispetto della protezione dei dati è affidata all'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT). Nell'elaborare il disegno di legge è stata eseguita per la prima volta una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (VIPD) ai sensi della nuova legge sulla protezione dei dati. Le richieste formulate dall'IFPDT sono state considerate al momento dell'elaborazione del disegno.

Conseguenze in caso di mancata adesione

In assenza di un proprio sistema PNR, la Svizzera rischierebbe di rappresentare una falla per la sicurezza in Europa. Le persone che si servono del trasporto aereo per perseguire scopi criminali potrebbero infatti aggirare i sistemi PNR dello spazio Schengen, raggiungendo la Svizzera in aereo per poi proseguire il proprio viaggio in uno Stato membro dell'UE per via terrestre. Le compagnie aeree svizzere sono tenute già oggi a trasmettere i dati PNR relativi a voli operati dalla Svizzera verso determinati Paesi, ad esempio verso gli Stati membri dell'UE, Stati Uniti e Canada.

I dati PNR hanno anche un importante risvolto economico per la Svizzera. Siccome sempre più Stati esigono la comunicazione di dati PNR le compagnie aeree svizzere rischierebbero di vedersi infliggere pene pecuniarie ingenti o persino di vedersi revocare i diritti di atterraggio. La Svizzera potrebbe pertanto perdere, a medio e lungo termine, parzialmente o integralmente i suoi collegamenti aerei internazionali. Gli Stati Uniti considerano l'utilizzo dei dati PNR come una condizione per la permanenza della Svizzera nel programma di esenzione dal visto («Visa Waiver Program»). Quest'ultimo permette ai cittadini svizzeri che si recano negli Stati Uniti per motivi professionali o turistici di entrare nel Paese senza dover richiedere un visto.

Mandati negoziali

Lo scambio reciproco di informazioni relative ai passeggeri aerei deve essere oggetto di accordi con l'UE e con Stati terzi (Stati non membri dell'UE). Tali accordi disciplinano anche la protezione dei dati che deve essere conforme ai requisiti giuridici applicabili in Svizzera.

Durante la seduta odierna, il Consiglio federale ha ugualmente adottato un progetto di mandato negoziale relativo a un accordo PNR con gli Stati non membri dell'UE quali l'Islanda, la Norvegia e il Regno Unito, con riserva dell'approvazione da parte delle Commissioni di politica estera delle Camere federali e della Conferenza dei governi cantonali.

Il mandato negoziale relativo a un accordo con l'UE sullo scambio di informazioni relative ai dati dei passeggeri aerei è stato già adottato dal Consiglio federale in occasione della seduta del 1° novembre 2023. Sempre nel novembre 2023, le Commissioni della politica estera delle Camere federali hanno approvato tale mandato. A fine gennaio 2024 anche i Cantoni lo hanno approvato per il tramite della Conferenza dei governi cantonali. I colloqui ufficiali con la Commissione europea sono stati avviati a metà marzo 2024.


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Comunicazione di fedpol, T +41 58 463 13 10



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