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Disposizioni d'esecuzione delle misure di accompagnamento: Approvazione

Disposizioni d'esecuzione delle misure di accompagnamento: Approvazione
da parte del Consiglio federale

Il 9 dicembre 2005 il Consiglio federale ha approvato le modifiche
dell'ordinanza sui lavoratori distaccati in Svizzera (ODist),
dell'ordinanza d'esecuzione della legge federale concernente la dimora
e il domicilio degli stranieri (ODDS) e dell'ordinanza sul collocamento
(OC).

Nell'ambito dell'estensione della libera circolazione ai nuovi Stati
membri della CE, le misure di accompagnamento alla libera circolazione
delle persone, adottate dal Parlamento nel 1999, sono state precisate e
la loro attuazione è stata consolidata. Le disposizioni d'esecuzione
della legge sui lavoratori distaccati, della legge federale concernente
la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS) e della legge sul
collocamento (LC) sono state adeguate. Sono state introdotte
precisazioni per quanto riguarda la procedura di notifica. I punti
principali del contratto di lavoro devono essere comunicati per
iscritto ai lavoratori. È altresì prevista un'agevolazione per il
conferimento dell'obbligatorietà generale ai contratti collettivi di
lavoro; le infrazioni alla legge sui lavoratori distaccati possono
essere sanzionate in modo più efficace. Sono inoltre state introdotte
altre modifiche importanti:

assoggettamento dei datori di lavoro stranieri che distaccano
lavoratori in Svizzera all'obbligo di contribuire alle spese
d'esecuzione previste dai contratti collettivi di lavoro
d'obbligatorietà generale;
rafforzamento dei servizi d'ispezione nei Cantoni, con finanziamento
della metà dei salari degli ispettori da parte della Confederazione;
assoggettamento delle imprese di lavoro temporaneo all'obbligo di
contribuire alle spese d'esecuzione e di perfezionamento professionale
nonché alle spese relative al pensionamento flessibile previste dai
contratti collettivi di lavoro di obbligatorietà generale.
nuovo disciplinamento per quanto riguarda i lavoratori indipendenti.
Questi ultimi non sottostanno alle misure di accompagnamento ma devono
tuttavia dimostrare la loro condizione di indipendenti al momento di
iniziare un'attività in Svizzera.
Le modifiche dell'ordinanza sui lavoratori distaccati e dell'ordinanza
d'esecuzione della legge federale concernente la dimora e il domicilio
degli stranieri entreranno in vigore, previa ratifica delle parti
contraenti, il 1 febbraio 2006, contemporaneamente al Protocollo del 26
ottobre 2004 relativo all'estensione dell'Accordo sulla libera
circolazione delle persone ai nuovi Stati membri della Comunità
europea.

L'ordinanza sul collocamento non entrerà in vigore prima del 1 aprile
2006, in modo da permettere alle imprese di lavoro temporaneo di
adeguare i loro sistemi informatici.

Brigitte Schär, settore Relazioni di lavoro, Seco, tel. 031 323 53 02