Il Consiglio federale pone in vigore il nuovo diritto in
materia di consultazione
In occasione della seduta di mercoledì 17 agosto, il Consiglio
federale ha deciso di porre in vigore il 1° settembre 2005 la legge sulla
procedura di consultazione e la relativa ordinanza sottoposta a revisione
totale.
L’articolo 147 della Costituzione
federale del 1999 stabilisce che i Cantoni, i partiti politici e gli ambienti
interessati devono essere consultati nell’ambito della preparazione di
importanti atti legislativi e di altri progetti di ampia portata, nonché su
importanti trattati internazionali. Questa disposizione costituzionale è ora
attuata in una legge autonoma in materia di
consultazione.
Con decreto del 18 marzo 2005, le
Camere federali hanno approvato la nuova legge sulla consultazione. Il disegno
del Consiglio federale è stato elogiato come modello esemplare di un atto
normativo snello ed è quindi stato accolto in modo praticamente invariato.
In futuro soltanto il Consiglio
federale o le commissioni parlamentari potranno indire una procedura di
consultazione. Gli oggetti di una consultazione sono inoltre stati limitati in
modo chiaro. A questo proposito è stata sancita la rinuncia a procedere a una
consultazione qualora si tratti di progetti elaborati da esperti. Ha dato luogo
a discussioni la proposta del Consiglio federale di estendere moderatamente la
cerchia dei destinatari permanenti delle consultazioni. Le Camere hanno infine
trovato un accordo nel senso di includere nell’elenco dei destinatari
permanenti, oltre ai Cantoni e ai partiti, anche le associazioni mantello dei
Comuni, delle città e delle regioni di montagna, nonché quelle dell’economia. I
Cantoni saranno inoltre invitati a esprimersi nel quadro di una consultazione in
merito a progetti di ordinanza che li tocchino in modo considerevole. Si è così
potuto tener conto delle esigenze poste dal sistema federalistico.
Allo scopo di sgravare i
destinatari delle consultazioni da numerose procedure di consultazione
concomitanti e di garantire in modo uniforme la qualità per tutte le
consultazioni effettuate dalla Confederazione, la Cancelleria federale è ora
tenuta per legge a coordinare le procedure. Questo mandato di coordinamento
comprende peraltro anche la garanzia del rispetto delle nuove regole concernenti
la forma e il termine: la riduzione del termine per rispondere e le
consultazioni in forma di conferenza sono ammesse soltanto a titolo eccezionale
e in caso d’urgenza.
La nuova legge disciplina inoltre
in modo chiaro anche l’accesso del pubblico alle documentazioni nelle diverse
fasi della procedura di consultazione.
L’ordinanza sulla procedura di
consultazione, che entrerà in vigore contemporaneamente alla legge, ne riprende
i capisaldi assicurando un’attuazione aderente alla pratica. Il disciplinamento
delle linee direttrici di ogni fase della procedura di consultazione –
pianificazione, indizione, svolgimento e ulteriore modo di procedere – mira a
ottenere uniformità. In tal modo si tiene conto dell’esigenza della trasparenza
e dell’attenzione ai bisogni del cittadino.
CANCELLERIA FEDERALE
SVIZZERA
Informazione e
comunicazione
Berna, 17 agosto
2005
Maggiori informazioni:
Thomas Sägesser, Cancelleria federale, Sezione del
diritto
tel. 031 / 322 41 51