Stemma della Svizzera

CONFOEDERATIO HELVETICA
Le autorità federali della Confederazione Svizzera

Home page
Mail
Cerca

Il Consiglio federale approva il rapporto concernente la deducibiltà delle spese di perfezionamento


COMUNICATO STAMPA

Il Consiglio federale approva il rapporto concernente la deducibiltà delle
spese di perfezionamento

11 mag 2005 (DFF) Nell'ambito del perfezionamento professionale il diritto
tributario deve essere allineato al diritto in materia di formazione. In
data odierna il Consiglio federale ha preso conoscenza del rapporto di un
gruppo di lavoro misto, nel quale sono presentati tre modelli. È stato dato
il via libera alla pubblicazione del rapporto. Il Dipartimento federale
delle finanze (DFF) è stato inoltre incaricato di discutere con i Cantoni l'
ulteriore modo di procedere.

Il consigliere agli Stati Eugen David (PPD/SG) aveva chiesto in una mozione
di effettuare le necessarie modifiche di legge nel diritto tributario
federale, al fine di ammettere la deducibilità fiscale delle spese per la
formazione professionale continua. Il 2 marzo 2004 la mozione è stata
trasmessa sotto forma di postulato. Un gruppo di lavoro composto da
rappresentanti dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), dei
Cantoni nonché dell'Ufficio federale della formazione professionale e della
tecnologia (UFFT) ha illustrato in uno studio le possibilità e le eventuali
conseguenze di un adempimento del postulato. Sulla base dello studio è stato
allestito un rapporto del Consiglio federale.

Differenti punti di vista del diritto tributario e del diritto in materia di
formazione

Il diritto tributario e il diritto in materia di formazione interpretano in
modo differente i concetti "formazione e perfezionamento/formazione
continua". Secondo il diritto tributario in vigore e la relativa prassi, le
spese di perfezionamento rappresentano costi di conseguimento del reddito e
possono pertanto essere dedotti dal reddito imponibile. In base a questo
diritto il perfezionamento comprende tutte le attività direttamente connesse
alla professione attuale e a cui il contribuente non può rinunciare. Ciò è
in particolare il caso quando il perfezionamento serve a rimanere aggiornati
nella professione iniziale, a soddisfare le esigenze in continuo aumento e a
rinnovare le conoscenze appena acquisite. I costi per la formazione non sono
invece deducibili. Tra questi rientrano i costi per la prima formazione
(apprendistato, maturità, studio ecc.) o i costi per la formazione che serve
all'esercizio di un'altra professione (seconda formazione), nella misura in
cui la nuova professione per la quale la formazione è assolta non abbia
alcuna relazione economica con il reddito conseguito con l'attività
lucrativa e non sussista alcuna costrizione esterna (ad es. chiusura di
un'impresa).

Il diritto tributario distingue quindi tra formazione e perfezionamento
ponendo in relazione tra di loro le conoscenze prima e dopo la formazione
assolta. Il diritto in materia di formazione parte invece da altre premesse.
Indipendentemente dalla formazione già seguita, il diritto in materia di
formazione assegna i differenti cicli di formazione al livello secondario II
(maturità ecc.) oppure al livello terziario (scuole universitarie
professionali, università ecc.). La formazione professionale continua è
parte integrante di ogni livello di formazione ed è vista, indipendentemente
dalla fase della vita in cui si trova la persona interessata, come un
compito permanente. Pertanto, nell'ottica del diritto in materia di
formazione è necessario sopprimere le delimitazioni tra formazione e
perfezionamento ricorrenti nel diritto fiscale e adeguare quest'ultimo alla
realtà professionale. Di conseguenza tutte le spese per offerte di
formazione professionale devono poter essere integralmente dedotte ai fini
fiscali.

Il gruppo di lavoro ha quindi elaborato tre modelli con varianti:

- Il modello I si orienta al sistema fiscale attuale.

Variante 1: per uniformare la prassi si formula per tutti i Cantoni una
definizione unitaria dei concetti determinanti.

Variante 2: come variante 1 più deduzione limitata per le spese di
formazione.

Variante 3: come variante 2; i genitori hanno inoltre la possibilità di
effettuare una deduzione limitata per le spese di formazione dei loro figli.

- Il modello II presuppone un cambiamento di sistema e si orienta
completamente al diritto in materia di formazione.

Variante 1: sono deducibili tutte le spese di formazione continua. Sulla
base del diritto in materia di formazione assolve una formazione continua
chi segue una formazione almeno per la seconda volta nel settore del livello
secondario II, o almeno per la prima volta nel settore del livello
terziario, e chi segue una formazione professionale continua.

Variante 2: come variante 1; i genitori possono inoltre effettuare una
deduzione limitata per le spese di formazione dei loro figli.

- Nel modello III, che nello studio viene presentato solo quale possibile
approccio, la deduzione per le spese di perfezionamento è soppressa. I
maggiori introiti così conseguiti verrebbero impiegati per la promozione
della formazione professionale.

Valutazione dei modelli

Il modello I si basa sulle esperienze raccolte in diversi anni. Sebbene si
avvicinano alla realtà professionale, le varianti 2 e 3 adempiono solo in
parte le esigenze del postulato. Inoltre, le questioni di delimitazione
esistenti non verrebbero completamente risolte.

Il modello II comporterebbe una notevole semplificazione nella questione
della delimitazione tra formazione e perfezionamento/formazione continua.
Tuttavia il diritto tributario dovrebbe rifarsi a concetti estranei al suo
settore. Un punto negativo è pure rappresentato dalle minori entrate che ne
deriverebbero.

Il Modello III persegue in modo più coerente il principio secondo cui il
diritto tributario non deve essere impiegato per la promozione di obiettivi
non fiscali. Dato che i problemi di delimitazione dei concetti verrebbero
meno, questo modello va in direzione di una semplificazione del sistema
fiscale. Qualora si optasse per il terzo modello, occorrerebbe tuttavia
esaminare anzitutto la questione della ripartizione dei maggiori introiti
tra le istituzioni di formazione e i Cantoni.

Visto che in Svizzera non esistono dati, o esistono solo dati poco
eloquenti, concernenti le deduzioni a titolo di spese per il
perfezionamento, le ripercussioni sul sostrato fiscale non sono
quantificabili con esattezza per nessun modello. In data odierna il
Consiglio federale rinuncia quindi a una presa di posizione sulle singole
proposte di soluzione. Ha incaricato il DFF di chiarire con i Cantoni l'
ulteriore modo di procedere.

Informazioni per i giornalisti:
Eva Bangerter, Amm. fed. contribuzioni, tel. 031 322 72 66

Dipartimento federale delle finanze DFF
Comunicazione
CH-3003 Berna
http://www.dff.admin.ch