IPAS è il sistema informatizzato di gestione e indice
informatizzato delle persone e dei fascicoli dell'Ufficio federale di polizia.
In IPAS sono registrate tutte le informazioni scambiate con Interpol nonché dati
su casi pertinenti agli ambiti:
-
del servizio d'identificazione (fra l'altro i dati personali relativi
alle impronte digitali e i profili del DNA);
-
della polizia amministrativa di competenza di
fedpol.
Inoltre fedpol gestisce il sistema
IPAS per:
-
trattare i dati concernenti le pratiche di
fedpol;
-
organizzare in modo razionale ed efficace i
lavori;
-
svolgere il controllo delle pratiche e allestire
statistiche.
Il sistema IPAS è retto dall'articolo
351octies CP e dall'ordinanza sul sistema informatizzato di gestione e
indice informatizzato delle persone e dei fascicoli dell'Ufficio federale di
polizia (ordinanza IPAS). La cooperazione con Interpol è disciplinata anche in
seno all'articolo 351terCP e all'ordinanza sull'Ufficio
centrale nazionale Interpol Svizzera. Al sistema ha accesso unicamente l'Ufficio
federale di polizia.
Le basi legali relative ai dati dei
sistemi JANUS e IPAS sono contenute negli articoli
10-15 e nell'articolo 18 dell'avamprogetto di legge federale sui sistemi
d'informazione di polizia della Confederazione
(LSIP).
RIPOL è il sistema informatizzato di ricerca di persone
e oggetti, gestito congiuntamente dalle autorità federali e cantonali, a
sostegno di diversi compiti legali nell'ambito di ricerche. Esso
serve:
-
alla ricerca di persone in vista di un loro arresto o della ricerca della
loro dimora nell'ambito di un'inchiesta penale o dell'esecuzione di una pena o
di una misura;
-
alla ricerca di persone in vista di un loro internamento in caso di
misure tutorie o di privazione della libertà a fini
assistenziali;
-
alla ricerca della dimora delle persone
scomparse;
-
al
controllo delle misure d'allontanamento nei confronti di stranieri nonché delle
altre misure d'espulsione e d'allontanamento dal territorio
svizzero;
-
alla comunicazione dei divieti di far uso di licenze di condurre
straniere;
-
alla ricerca della dimora dei conducenti dei veicoli a motore senza
protezione assicurativa.
L'Ufficio federale di polizia
gestisce il sistema RIPOL in collaborazione con diverse autorità federali e
cantonali, conformemente all'articolo 351bis del Codice penale (CP) e
all'ordinanza sul sistema informatizzato di ricerca (ordinanza RIPOL). A queste
informazioni hanno accesso i summenzionati servizi della Confederazione e dei
Cantoni che ne hanno bisogno per l'esecuzione dei loro compiti legali.
Le basi legali per RIPOL sono contenute nell'articolo 16
dell'avamprogetto di
LSIP.