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Complementi e modifiche proposti in seconda Camera

 

 

In seguito ai colloqui svolti con gran parte dei Cantoni in merito ai problemi esistenti nell'ambito dell'asilo, in particolare per quanto riguarda l'esecuzione dell'allontanamento di richiedenti l'asilo respinti, il capo del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) ha illustrato al Consiglio federale e al pubblico possibili complementi e modifiche alle misure esistenti nel campo dell'asilo. Tali proposte sono state oggetto di una consultazione informale lo scorso luglio.

Nella misura del possibile, le osservazioni espresse nel quadro della consultazione sono state prese in considerazione senza modificarne l'orientamento e la finalità. Nel quadro della revisione parziale della legge sull'asilo, il Consiglio federale ha deciso di sottoporre alla Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati (CIP-S) le proposte di complementi e modifiche riportate qui di seguito.

Misure coercitive

La durata massima della carcerazione in vista del rinvio forzato, attualmente di 9 mesi, passerà a 18. Per i giovani in età compresa tra i 15 e i 18 anni, la durata massima della carcerazione sarà di 12 mesi.

 

Ai sensi della legge in vigore, l'assegnazione ad un luogo di soggiorno e il divieto di accesso ad un dato territorio possono essere disposti soltanto qualora la sicurezza e l'ordine pubblico siano perturbati o messi in pericolo (art. 13e LDDS). Spesso non sono soddisfatte le condizioni per imporre di non abbandonare o di non accedere a un dato territorio alle persone nei cui confronti è stata pronunciata una decisione di allontanamento o di espulsione passata in giudicato e che non hanno rispettato il termine di partenza fissato. Il campo d'applicazione per l'assegnazione ad un luogo di soggiorno o il divieto di accedere a un dato territorio va esteso in tal senso.

 

L'introduzione di un fermo di breve durata, in particolare per fornire chiarimenti relativi all'identità e alla nazionalità o per la traduzione dinanzi a rappresentanze diplomatiche, va disciplinato a livello federale.

 

Misure atte ad accelerare la procedura

Con la nuova formulazione della fattispecie della non entrata nel merito per le persone sprovviste di documenti si intende favorire la consegna di documenti, imponendo tra l'altro requisiti più severi quanto alla qualità dei documenti richiesti e ai criteri di verosimiglianza. Documenti quali certificati di nascita o licenze di condurre non saranno più sufficienti per entrare nel merito di una domanda d'asilo, dato che non sono validi per il rimpatrio e possono essere facilmente falsificati. Ciononostante si entrerà nel merito della domanda se i documenti non possono essere consegnati per motivi scusabili, se la qualità di rifugiato è accertabile sulla base dell'audizione o se sono necessari ulteriori chiarimenti.

 

Le procedure di riesame delle domande dinnanzi all'Ufficio federale dei rifugiati (UFR) saranno d'ora in poi soggette alla riscossione di emolumenti.

 

Aggiungendo all'elenco dei dati personali comunicati l'indicazione dei procedimenti penali in Svizzera, nel quadro dell'esecuzione di decisioni di allontanamento o di espulsione, si intendono migliorare le possibilità di rinvio di richiedenti l'asilo respinti. Tale ampliamento prevede la comunicazione dei dati riguardanti procedimenti di diritto penale ad autorità straniere ai fini dell'esecuzione di un allontanamento, soltanto se, nel caso concreto, è indispensabile all'esecuzione della riammissione o alla salvaguardia della sicurezza e dell'ordine pubblici nello Stato d'origine. La comunicazione di dati personali non deve tuttavia mettere in pericolo la persona in questione.

 

Sono previste anche misure atte ad accelerare la procedura ricorsuale dinnanzi alla Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA). In futuro le domande d'asilo manifestamente fondate o infondate saranno esaminate da due giudici, anziché da un collegio di tre giudici. L'unanimità diventa pertanto indispensabile. In caso di disaccordo, è ripristinato il collegio ordinario, ossia il collegio di tre giudici.

 

Attualmente si può rinunciare allo scambio di scritti soltanto in caso di ricorsi manifestamente infondati. In tutte le altre procedure lo scambio di scritti è obbligatorio. Se diventasse facoltativo, in futuro sarebbe possibile liquidare più rapidamente anche altri ricorsi, ad esempio anche quelli non manifestamente infondati. La rinuncia allo scambio di scritti sarà in particolare possibile quando non vi sono domande in sospeso e sulla base degli atti è possibile emanare una decisione.

 

Misure sociopolitiche e finanziarie

La sospensione dell'aiuto sociale in vigore dal 1° aprile 2004 si applicherà non solo alle persone oggetto di una decisione di non entrata nel merito passata in giudicato ma anche a tutte quelle colpite da decisioni materiali negative in materia d'asilo. Ciò vale soltanto per le nuove domande, ossia le domande inoltrate dopo l'entrata in vigore delle modifiche di legge sulle misure supplementari. Per le domande inoltrate prima dell'entrata in vigore è prevista una disposizione transitoria.

 

Conclusioni

I complementi e le modifiche proposti ampliano il margine di manovra delle autorità, consentendo di eseguire con maggiore facilità ed efficacia gli allontanamenti disposti (misure coercitive). Misure analoghe, che talvolta vanno oltre le suddette proposte, sono state introdotte da altri Stati europei (ad esempio Germania, Olanda e Danimarca) e hanno dimostrato la loro efficacia. Con tali proposte (in particolare il passaggio dall'aiuto sociale all'aiuto in caso di bisogno e la nuova fattispecie di non entrata nel merito) si vuole diminuire l'attrattiva della Svizzera come terra d'asilo, in modo da limitare il numero di richiedenti l'asilo il cui bisogno di protezione da parte del nostro Paese è infondato. Per le persone perseguitate le frontiere svizzere continueranno ad essere aperte. Queste misure non pregiudicano infatti in alcun modo le persone veramente bisognose d'aiuto.

Grazie ad una durata di soggiorno più breve dei richiedenti l'asilo (ad esempio grazie allo sveltimento della procedura d'asilo) e al previsto calo delle domande d'asilo, si registrerà una riduzione anche dei costi dell'aiuto sociale e dell'aiuto in caso di bisogno, portando a considerevoli risparmi. Le misure supplementari non pregiudicano l'aiuto offerto ai rifugiati, i quali continueranno a ricevere dalla Svizzera la protezione di cui hanno bisogno.

Non da ultimo i complementi e le modifiche proposti vengono incontro alle crescenti preoccupazioni espresse dai Cantoni e contribuiscono a migliorare sensibilmente l'immagine dei richiedenti l'asilo tra la popolazione.

 

Altre informazioni:

Brigitte Hauser-Süess, Media & Comunicazione UFR, 031 325 93 50