In seguito ai colloqui
svolti con gran parte dei Cantoni in merito ai problemi esistenti nell'ambito
dell'asilo, in particolare per quanto riguarda l'esecuzione dell'allontanamento
di richiedenti l'asilo respinti, il capo del Dipartimento federale di giustizia
e polizia (DFGP) ha illustrato al Consiglio federale e al pubblico possibili
complementi e modifiche alle misure esistenti nel campo dell'asilo. Tali
proposte sono state oggetto di una consultazione informale lo scorso luglio.
Nella misura del
possibile, le osservazioni espresse nel quadro della consultazione sono state
prese in considerazione senza modificarne l'orientamento e la finalità. Nel
quadro della revisione parziale della legge sull'asilo, il Consiglio federale ha
deciso di sottoporre alla Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio
degli Stati (CIP-S) le proposte di complementi e modifiche riportate qui di
seguito.
Misure coercitive
La durata
massima della carcerazione in vista del
rinvio forzato,
attualmente
di 9 mesi, passerà a 18. Per i
giovani in età compresa tra i 15 e i 18 anni, la durata massima della
carcerazione sarà di 12 mesi.
Ai sensi
della legge in vigore, l'assegnazione ad
un luogo di soggiorno e il divieto di accesso ad un dato territorio possono
essere disposti soltanto qualora la sicurezza e l'ordine pubblico siano
perturbati o messi in pericolo (art. 13e LDDS). Spesso non sono soddisfatte le
condizioni per imporre di non abbandonare o di non accedere a un dato territorio
alle persone nei cui confronti è stata pronunciata una decisione di
allontanamento o di espulsione passata in giudicato e che non hanno rispettato
il termine di partenza fissato. Il campo d'applicazione per l'assegnazione ad un
luogo di soggiorno o il divieto di accedere a un dato territorio va esteso in tal senso.
L'introduzione
di un fermo di breve durata, in
particolare per fornire chiarimenti relativi all'identità e alla nazionalità o
per la traduzione dinanzi a rappresentanze diplomatiche, va disciplinato a
livello federale.
Misure atte
ad accelerare la procedura
Con la
nuova formulazione della fattispecie
della non entrata nel merito per le persone sprovviste di documenti si
intende favorire la consegna di documenti, imponendo tra l'altro requisiti più
severi quanto alla qualità dei documenti richiesti e ai criteri di
verosimiglianza. Documenti quali certificati di nascita o licenze di condurre
non saranno più sufficienti per entrare nel merito di una domanda d'asilo, dato
che non sono validi per il rimpatrio e possono essere facilmente falsificati.
Ciononostante si entrerà nel merito della domanda se i documenti non possono
essere consegnati per motivi scusabili, se la qualità di rifugiato è accertabile
sulla base dell'audizione o se sono necessari ulteriori
chiarimenti.
Le procedure di riesame delle domande
dinnanzi all'Ufficio federale dei rifugiati (UFR) saranno d'ora in poi
soggette alla riscossione di emolumenti.
Aggiungendo
all'elenco dei dati personali comunicati l'indicazione dei procedimenti penali
in Svizzera, nel quadro
dell'esecuzione di decisioni di allontanamento o di espulsione, si intendono
migliorare le possibilità di rinvio di richiedenti l'asilo respinti. Tale
ampliamento prevede la comunicazione dei dati riguardanti procedimenti di
diritto penale ad autorità straniere ai fini dell'esecuzione di un
allontanamento, soltanto se, nel caso concreto, è indispensabile all'esecuzione
della riammissione o alla salvaguardia della sicurezza e dell'ordine pubblici
nello Stato d'origine. La comunicazione di dati personali non deve tuttavia
mettere in pericolo la persona in questione.
Sono
previste anche misure atte ad accelerare
la procedura ricorsuale dinnanzi alla Commissione svizzera di ricorso in
materia d'asilo (CRA). In futuro le domande d'asilo manifestamente fondate o
infondate saranno esaminate da due giudici, anziché da un collegio di tre
giudici. L'unanimità diventa pertanto indispensabile. In caso di disaccordo, è
ripristinato il collegio ordinario, ossia il collegio di tre
giudici.
Attualmente
si può rinunciare allo scambio di scritti soltanto in caso di ricorsi manifestamente infondati. In tutte le altre
procedure lo scambio di scritti è obbligatorio. Se diventasse facoltativo, in
futuro sarebbe possibile liquidare più rapidamente anche altri ricorsi, ad
esempio anche quelli non manifestamente infondati. La rinuncia allo scambio di
scritti sarà in particolare possibile quando non vi sono domande in sospeso e
sulla base degli atti è possibile emanare una decisione.
Misure
sociopolitiche e finanziarie
La
sospensione dell'aiuto sociale in vigore dal 1° aprile 2004 si applicherà non
solo alle persone oggetto di una decisione di non entrata nel merito passata in
giudicato ma anche a tutte quelle
colpite da decisioni materiali negative in materia d'asilo. Ciò vale
soltanto per le nuove domande, ossia
le domande inoltrate dopo l'entrata in
vigore delle modifiche di legge sulle misure supplementari.
Per le domande inoltrate prima dell'entrata in vigore è prevista una
disposizione transitoria.
Conclusioni
I
complementi e le modifiche proposti ampliano il margine di manovra delle
autorità, consentendo di eseguire con
maggiore facilità ed efficacia gli allontanamenti disposti (misure
coercitive). Misure analoghe, che talvolta vanno oltre le suddette proposte,
sono state introdotte da altri Stati europei (ad esempio
Germania, Olanda e Danimarca) e hanno dimostrato la loro efficacia.
Con tali proposte (in particolare il passaggio dall'aiuto sociale all'aiuto in
caso di bisogno e la nuova fattispecie di non entrata nel merito) si vuole
diminuire l'attrattiva della Svizzera come terra d'asilo, in modo da limitare il
numero di richiedenti l'asilo il cui bisogno di protezione da parte del nostro
Paese è infondato. Per le persone perseguitate le frontiere svizzere
continueranno ad essere aperte. Queste misure non pregiudicano infatti in
alcun modo le persone veramente bisognose d'aiuto.
Grazie
ad una durata di soggiorno più breve dei richiedenti l'asilo (ad esempio grazie
allo sveltimento della procedura d'asilo) e al previsto calo delle domande
d'asilo, si registrerà una riduzione anche dei costi dell'aiuto sociale e
dell'aiuto in caso di bisogno, portando a considerevoli risparmi. Le misure supplementari non pregiudicano
l'aiuto offerto ai rifugiati, i quali continueranno a ricevere dalla Svizzera la
protezione di cui hanno bisogno.
Non
da ultimo i complementi e le modifiche proposti vengono incontro alle crescenti
preoccupazioni espresse dai Cantoni e contribuiscono a migliorare sensibilmente
l'immagine dei richiedenti l'asilo tra la popolazione.
Altre
informazioni:
Brigitte Hauser-Süess, Media &
Comunicazione UFR, 031 325 93 50