Stemma della Svizzera

CONFOEDERATIO HELVETICA
Le autorità federali della Confederazione Svizzera

Home page
Mail
Cerca

Il Consiglio federale decide la ratifica del protocollo aggiuntivo con l'AIEA

Comunicato stampa

Il Consiglio federale decide la ratifica del protocollo aggiuntivo con l'
AIEA

Il Consiglio federale ha approvato oggi l'ordinanza sull'applicazione delle
garanzie. Esso crea quindi la base giuridica necessaria per la ratifica del
protocollo aggiuntivo fra la Svizzera e l'Agenzia Internazionale
dell'Energia Atomica (AIEA). Nel contempo, si è dato mandato al DFAE di
effettuare presso l'AIEA la notifica prevista per l'entrata in vigore del
protocollo aggiuntivo. L'ordinanza sull'applicazione delle garanzie entrerà
presumibilmente in vigore il 1° gennaio 2005, insieme alla nuova legge sull'
energia nucleare (LENu).

Gli impianti nucleari degli Stati che hanno firmato il Trattato di non
proliferazione delle armi nucleari e che hanno dichiarato di voler
rinunciare alle armi atomiche sono soggetti all'applicazione di cosiddette
garanzie, cioè a controlli periodici da parte dell'Agenzia Internazionale
dell'Energia Atomica (AIEA). Un accordo in questo senso è stato stipulato
tra la Svizzera e l'AEIA il 6 settembre 1978.
.

Le violazioni del Trattato di non proliferazione delle armi nucleari da
parte dell'Iraq, venute alla luce dopo la Guerra del Golfo del 1991, hanno
spinto gli Stati membri dell'AIEA a eliminare le lacune esistenti nelle
procedure di controllo e a rafforzare il sistema delle garanzie per mezzo di
un protocollo aggiuntivo. In base a tale protocollo aggiuntivo, in futuro i
controlli non si limiteranno unicamente al materiale nucleare in giacenza di
un Paese; l'AIEA prenderà in esame altre attività nel settore dell'energia
nucleare e potrà per esempio anche prelevare e analizzare campioni
ambientali. La Svizzera dovrà inoltre notificare periodicamente all'AEIA la
produzione e l'esportazione di determinati equipaggiamenti per gli impianti
nucleari. All'AIEA viene attribuito il diritto di effettuare ispezioni nelle
aziende che producono questo genere di equipaggiamenti. Poiché l'accordo
sull'applicazione delle garanzie e il protocollo aggiuntivo sono
complementari, per l'attuazione a livello nazionale le relative disposizioni
sono state raccolte in un unico testo normativo, l'ordinanza
sull'applicazione delle garanzie. Con l'approvazione di tale ordinanza, il
Consiglio federale ha oggi posto le premesse per l'entrata in vigore del
protocollo aggiuntivo, sottoscritto dalla Svizzera e dall'AIEA già il 16
giugno 2000.

Tre sono le leggi che costituiscono la base giuridica dell'ordinanza
sull'applicazione delle garanzie: la nuova legge sull'energia nucleare
(LENu), che entrerà presumibilmente in vigore il 1° gennaio 2005, la legge
sul controllo dei beni a duplice impiego (LBDI) e la legge sulla
radioprotezione (LRaP). Poiché con l'ordinanza sull'applicazione delle
garanzie trovano attuazione non solo le esigenze dell'accordo fra la
Svizzera e l'AIEA e del protocollo aggiuntivo, ma anche quelle delle LENu
(obbligo di tenere la contabilità del materiale radioattivo all'estero), il
Consiglio federale ha deciso di porre in vigore l'ordinanza
sull'applicazione delle garanzie insieme alla nuova legge sull'energia
nucleare.

L'attuazione del protocollo aggiuntivo e dell'ordinanza sull'applicazione
delle garanzie è un compito comune dell'Ufficio federale dell'energia (UFE)
e del Segretariato di Stato dell'economia (seco).

Berna, 18 agosto 2004

DATEC Dipartimento federale dell'Ambiente, dei Trasporti, dell'Energia e
delle Comunicazioni
DFE Dipartimento federale dell'economia

Informazioni:

Marianne Zünd, responsabile Comunicazione UFE, tel. 031 322 56 75
Rita Baldegger, responsabile Comunicazione seco, tel. 031 323 37 90