Nuova legge federale sulla procedura di
consultazione
Il Consiglio federale
intende disciplinare il diritto in materia di procedura di consultazione in una
nuova legge separata e ha pertanto sottoposto per approvazione il relativo
messaggio al Parlamento. Tiene così conto dell’importante ruolo che tale
strumento svolge nella formazione delle opinioni e nel processo decisionale
nella nostra democrazia di concordanza.
La
procedura di consultazione si è affermata in Svizzera come tappa importante
nell’ambito della preparazione di atti legislativi e in particolare come unica
fase pubblica del processo legislativo. Attualmente è uno strumento centrale per
coinvolgere i Cantoni, i partiti e le cerchie interessate nella formazione delle
opinioni e nell’elaborazione delle decisioni. Consente alla Confederazione di
informare l’opinione pubblica sui progetti pianificati e di verificarne
tempestivamente l’esattezza materiale e l’idoneità all’attuazione nonché di
valutare il consenso che raccolgono. Data la grande importanza pratica e
politica della procedura di consultazione, una disposizione di principio in
materia (art. 147 Cost.) è stata inserita per la prima volta nella vigente
Costituzione federale del 1999 con l’obiettivo di consolidare e ottimizzare la
procedura di consultazione.
Il
principio costituzionale deve ora essere concretizzato e attuato in vista del
consolidamento perseguito. "Consolidamento" significa in questo contesto fissare
chiare condizioni affinché lo strumento della procedura di consultazione sia
effettivamente limitato ai progetti importanti.
Nell’interesse di una regolamentazione
trasparente che risponda ai bisogni dei cittadini e tenga adeguatamente conto
dell’importanza politica della procedura di consultazione, le nuove disposizioni
sono fissate in una legge separata (Legge sulla procedura di consultazione,
LPCo). Si tratta di un disegno di legge snello, limitato intenzionalmente ai
principi.
Le maggiori novità principali
rispetto alla regolamentazione precedente contenuta nell’ordinanza del 1991 sono primariamente la precisazione
dei progetti per i quali deve essere indetta obbligatoriamente una procedura di
consultazione; in questo contesto le consultazioni relative in particolare ai
progetti di esperti sono sottoposte a regole restrittive: se è prevista a titolo
eccezionale una consultazione, il Consiglio federale espone la propria posizione
all’attenzione delle persone e organizzazioni consultate. Inoltre, l’elenco
delle cerchie consultate viene allargato moderatamente rispetto alla
regolamentazione attuale; oltre ai Cantoni, ai partiti politici rappresentati
nell’Assemblea federale e alle organizzazioni padronali e sindacali nazionali
dell’economia, sono invitate a esprimere un parere le federazioni centrali dei
Cantoni, delle città, dei Comuni, delle regioni di montagna che operano a
livello nazionale. Infine la pubblicità della procedura di consultazione è ora
ancorata esplicitamente nella legge: è così stabilito che i pareri inoltrati dai
partecipanti sono pubblici.
CANCELLERIA FEDERALE
SVIZZERA
Informazione e
comunicazione
Berna, 21 gennaio
2004
Per informazioni:
Capo della sezione del diritto
della Cancelleria federale:
Thomas Sägesser (Tel. 031/322 41
51)