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Adeguato l'Accordo in materia di assicurazione tra la Svizzera e il Liechtenstein


COMUNICATO STAMPA

Lotta contro il riciclaggio di denaro:
Adeguato l'Accordo in materia di assicurazione tra la Svizzera e il
Liechtenstein

19 dic 2003 (DFF) L'Accordo del 19 dicembre 1996 tra la Confederazione
Svizzera e il Principato del Liechtenstein concernente l'assicurazione
diretta è stato adeguato. L'attività di sorveglianza in merito
all'applicazione delle misure di lotta contro il riciclaggio di denaro da
parte degli assicuratori è ripartita tra i due Paesi. Il diritto applicabile
è stato definito. Il Consiglio federale ha approvato le modifiche decise
dalla competente Commissione mista.

L'Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein
concernente l'assicurazione diretta è stato concluso nel 1996, allo scopo di
attuare la libera prestazione dei servizi e la sorveglianza secondo il
principio del Paese della sede sociale. I due Paesi hanno approvato quasi
nello stesso periodo disposizioni nazionali inerenti alla lotta contro il
riciclaggio di denaro, che hanno reso necessari adeguamenti e precisazioni
per quanto concerne le competenze relative alla sorveglianza e il diritto
applicabile.

In materia di lotta contro il riciclaggio di denaro, il concetto di
sorveglianza secondo il principio del Paese della sede sociale resta valido
per le attività fornite nell'ambito della libera prestazione dei servizi, in
conformità altresì alla prassi dei contratti sull'assicurazione vita
stipulati tra la Svizzera e il Liechtenstein. Inoltre, per questo genere di
attività si applica il diritto in vigore nel Paese della sede sociale, con
un'unica eccezione: le società svizzere di assicurazione effettuano il
controllo dell'identità secondo il diritto svizzero, nel rispetto però dei
valori limite stabiliti dalla legislazione vigente nel Liechtenstein. Ad
esempio, la società svizzera di assicurazione controlla l'identità del
contraente domiciliato nel Liechtenstein se questi paga un premio unico
superiore a 4000 franchi. Secondo il diritto svizzero, il controllo è
effettuato solo a partire da un premio unico di 25'000 franchi. Questa
eccezione dovrebbe evitare che si determinino distorsioni della concorrenza
sul mercato delle assicurazioni vita del Principato del Liechtenstein.

Informazioni: Valérie Staehli, tel. 031 322 76 86 oppure 022 320 08 73

Dipartimento federale delle finanze DFF
Comunicazione
CH-3003 Berna
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