Il Consiglio federale presenta i suoi obiettivi per il primo anno del nuovo periodo di legislatura
Alla fine di febbraio
2004 il Consiglio federale sottoporrà al Parlamento il rapporto sul programma di
legislatura 2003–2007, nel quale presenta le linee direttive politiche e gli
obiettivi politici per il nuovo periodo di legislatura. Con gli obiettivi
presentati dal presidente della Confederazione il 1° dicembre 2003, ha esposto
all'inizio della sessione invernale il programma per il primo anno. Questo
conformemente alle disposizioni della nuova legge sul Parlamento, entrata in
vigore il 1° dicembre 2003.
Il Consiglio federale ha fissato per il prossimo anno le seguenti
priorità:
All'inizio dell'anno farà il punto dal profilo della politica
finanziaria e deciderà in merito alla procedura da seguire al fine di
consolidare in modo sostenibile le finanze federali. Esso vuole inoltre
preparare il settore delle scuole universitarie svizzere per il futuro; si
tratta in particolare di definire gli obiettivi di riforma, che dovranno essere
realizzati in una nuova legge sulle scuole universitarie. Per mezzo di una
revisione della legge sul mercato interno intende poi eliminare gli ostacoli di
diritto pubblico all'accesso al mercato al fine di favorire la mobilità
professionale e le relazioni economiche all'interno del Paese. La riforma delle
ferrovie 2 sarà incentrata sull'infrastruttura ferroviaria e in modo particolare
sul suo finanziamento. Nell'ambito della politica sulle foreste il Consiglio
federale intende procedere a una revisione delle disposizioni relative ai
sussidi e degli standard ecologici minimi per quanto concerne l'utilizzazione
della foresta. Una volta terminata la prima fase della Nuova perequazione
finanziaria e fissati i nuovi compiti si tratterà di preparare le modifiche nei
singoli settori di compiti e nei settori trasversali e inviarle in procedura di
consultazione.
Il
Consiglio federale intende inoltre preparare un'altra serie di riforme delle
principali assicurazioni sociali. L'opinione pubblica avrà l'opportunità di
esprimersi in merito alla 12a revisione dell'AVS con la quale si
prevede di garantire il finanziamento di quest'assicurazione a media e lunga
scadenza. Per quanto concerne l'assicurazione contro l'invalidità, il Consiglio
federale vuole contrastare l'aumento del numero di beneficiari di rendite AI.
Inoltre, se la 2a revisione della LAMal potrà essere portata a
termine con successo, il Consiglio federale intende inviare in procedura di
consultazione una 3a revisione dell'assicurazione malattie volta a
eliminare gli incentivi economici sbagliati e a promuovere quelli che permettono
di contenere i costi.
Il Consiglio federale vuole infine giungere a una conclusione
soddisfacente delle due trattative attualmente in corso con l'UE (Bilaterali II;
estensione dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone ai dieci nuovi
Stati membri dell'UE) e sottoporre rapidamente per approvazione al Parlamento i
relativi messaggi.
Importanza degli obiettivi annuali del Consiglio
federale
Il 1
dicembre 2003 entra in vigore la nuova legge sul Parlamento (LParl) che
prevede tra l'altro nuove disposizioni legali sugli strumenti di pianificazione
e di rendiconto del Consiglio federale. Gli obiettivi annuali del Consiglio federale devono essere
comunicati al Parlamento prima dell'inizio dell'ultima sessione ordinaria
dell'anno e devono essere conformi al programma di legislatura (art. 144 cpv. 1
LParl).
Sulla base delle priorità fissate, il Consiglio federale gestisce il
lavoro dell'amministrazione e conferisce maggiore coerenza all'attività
legislativa e amministrativa. Gli obiettivi annuali del Consiglio federale non
sono di principio giuridicamente vincolanti, ma rappresentano una dichiarazione
d'intenti politica il cui scopo è di indicare l'orientamento e le priorità
della politica del Governo senza tuttavia restringere il margine di manovra di
cui il Consiglio federale ha bisogno per adottare misure urgenti impreviste. Il
Consiglio federale si riserva quindi, in casi motivati, di derogare agli
obiettivi.
Gli obiettivi annuali fungono infine da base per il bilancio orale
presentato ogni anno durante la sessione invernale dal presidente della
Confederazione in nome del Consiglio federale.
Distribuzione
La versione stampata degli obiettivi del Consiglio federale per il
2004 si può ottenere gratuitamente inviando un'etichetta adesiva provvista di
indirizzo all'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL),
3003 Berna. Il documento, di 38 pagine, può essere ordinato anche
elettronicamente (e-mail: verkauf.zivil@bbl.admin.ch). Gli
obiettivi del Consiglio federale per il 2004 si possono inoltre consultare in
Internet all'indirizzo: http://www.admin.ch/ch/d/cf/rg/plan.html#zd.
CANCELLERIA FEDERALE SVIZZERA
Informazione e comunicazione
1 dicembre 2003
André Nietlisbach, Sezione Pianificazione e
strategia,
Tel. 031 322 38
90
Compendio
degli obiettivi del Consiglio federale per il
2004
Obiettivo 2: Procedura di consultazione relativa alla legge federale
sul mercato interno – Seguito dei lavori relativi alla legge federale sulla
vigilanza del mercato finanziario – Revisione della legge federale
sull'informazione dei consumatori
– Procedura di consultazione relativa alla revisione parziale dei diritti reali
immobiliari e del diritto del registro fondiario.
Obiettivo 6:
Procedura di consultazione relativa alla revisione della legge sulle
foreste – Strategia della Confederazione in materia di protezione
dell'aria
– Ratifica del Protocollo sull'acqua e sulla salute alla Convenzione
dell'ECE/ONU.
Obiettivo 7: Raccordo della Svizzera occidentale e orientale alla
rete ferroviaria europea ad alta
velocità – Riforma delle ferrovie 2 – Credito per l'ottimizzazione del tracciato
NFTA nel Cantone di Uri – Rapporto sulla politica in materia di trasporto aereo
– Piano settoriale dell'infrastruttura aeronautica – Raccomandazioni per una
politica di sicurezza del trasporto aereo
svizzero.
Obiettivo 10: Procedura di consultazione relativa al secondo
messaggio NPC – Modifica della legislazione federale in materia di diritti
politici – Disciplinamento legale della procedura di consultazione – Seguito dei
lavori nell'ambito della revisione del diritto tutorio e della legge federale
sulla
procedura dinanzi all'autorità di protezione degli adulti e dei
minori.
Obiettivo 11: Procedura di consultazione relativa alla nuova politica
regionale.
Obiettivo 12:
Procedura di consultazione relativa alle disposizioni di applicazione
dell'11a revisione dell'AVS, della 1a revisione della LPP
e della 2a revisione della LAMal – Procedura di consultazione
relativa alla 12a revisione dell'AVS – Ottimizzazione della
sorveglianza nella previdenza professionale – 5a revisione della
legge federale sull'AI – Procedura di consultazione relativa alla 3a
revisione della LAMal – Procedura di consultazione relativa al futuro
dell'Istituto svizzero di assicurazione contro gli infortuni
(revisione
LAINF) – Modifica della legge sull'assicurazione militare (LAM) e della legge
sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF).
Obiettivo 17:
Legge federale sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est e la
CSI e IV credito quadro per la continuazione della cooperazione rafforzata con
l'Europa dell'Est e la CSI – Rapporto sulla politica in materia di diritti
dell'uomo 2003–2007 –
Proseguimento delle trattative nell'ambito dell'OMC.