Nuova ordinanza sull'organizzazione dell'esercito (OOE)
3003 Berna, 26 novembre 2003
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Nuova ordinanza sull'organizzazione dell'esercito (OOE)
Il Consiglio federale ha approvato l'ordinanza sull'organizzazione dell'
esercito (OOE) e ne ha fissato l'entrata in vigore per il 1º gennaio 2004.
La nuova ordinanza, che disciplina i dettagli dell'organizzazione di
Esercito XXI, sostituisce l'attuale ordinanza omonima e all'ordinanza sullo
stato maggiore dell'esercito (OSME).
L'organizzazione di dettaglio di Esercito XXI si distingue da quella di
Esercito 95 essenzialmente nei punti seguenti:
· sono state abolite le truppe cantonali. I Cantoni continueranno tuttavia
ad assumere taluni compiti inerenti al settore del personale della truppa.
Sotto questo particolare profilo i singoli corpi di truppa e le singole
formazioni sono stati attribuiti ognuno a un determinato Cantone.
· Alle singole formazioni e ai singoli corpi di truppa è assegnata, oltre
all'effettivo regolamentare, una riserva di prontezza. Quest'ultima è volta
ad assicurare che le unità in servizio dispongano, per poter adempiere la
propria missione, di un numero sufficiente di militari pronti ad entrare in
servizio.
· Sono stati introdotti i seguenti nuovi gradi di truppa e nuovi gradi di
sottufficiale:
· appuntato capo: sostituto del capogruppo o specialista a livello di unità;
· sergente capo: sostituto del caposezione;
· sergente maggiore capo: sergente maggiore d'unità;
· aiutante maggiore: aiuto di comando a livello di brigata;
· aiutante capo: aiuto di comando a livello di regione territoriale.
· Tutte le funzioni sono per principio accessibili ai militari donne in caso
di idoneità. È stata abolita la limitazione a funzioni che non implicano
missioni di combattimento.
DIPARTIMENTO FEDERALE DELLA DIFESA,
DELLA PROTEZIONE DELLA POPOLAZIONE E DELLO SPORT
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