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Pendenze relative all'asilo e agli stranieri

"Azione umanitaria 2000": il Consiglio federale regola le pendenze relative
all'asilo e agli stranieri

Il Consiglio federale ha deciso di ammettere provvisoriamente mercoledì
diversi gruppi di persone del settore dell'asilo e degli stranieri che sono
entrate in Svizzera prima del 31 dicembre 1992. Il lungo soggiorno non
dev'essere riconducibile a un comportamento abusivo degli interessati e
questi ultimi si devono essere integrati in Svizzera. Questa
regolamentazione, designata "Azione umanitaria 2000", interessa all'incirca
13 000 persone - in primo luogo cittadini dello Sri Lanka - per le quali la
situazione nel Paese d'origine o il fatto che le autorità svizzere hanno
differito l'esame delle loro domande a favore di altre priorità è stata la
causa della loro lunga permanenza in Svizzera.

Il Consiglio federale ritiene che le persone residenti in Svizzera da molti
anni debbano finalmente avere la certezza sulla loro permanenza in Svizzera.
La legge sull'asilo prevede nei casi di rigore che l'Ufficio federale dei
rifugiati (UFR) accordi l'ammissione provvisoria. Avendo superato la
situazione straordinaria venuta a crearsi nel settore dell'asilo in seguito
ai conflitti nella Bosnia Erzegovina e nel Kosovo, le autorità d'asilo
possono ora, grazie al sensibile calo delle domande d'asilo, liquidare
sistematicamente i casi pendenti. In tale contesto il Consiglio federale è
del parere che persone con diversi statuti giuridici, le quali di fatto si
trovano nella medesima situazione, abbiano il diritto a un equo trattamento.

Cerchia interessata

Le seguenti categorie di persone entrate in Svizzera prima della fine del
1992 e che soddisfanno i criteri validi per i casi di rigori possono
beneficiare dell'ammissione provvisoria su istanza del Cantone di domicilio:

? 5 294 persone con domanda d'asilo pendente in prima istanza;

? 944 persone con ricorso pendente presso la Commissione svizzera di ricorso
in materia d'asilo (CRA);

? 6 500 persone la cui domanda d'asilo è stata respinta con decisione cresci
uta in giudicato, ma il cui allontanamento non è stato eseguito;

? 100-200 ex stagionali e dimoranti di breve durata provenienti dalla ex
Jugoslavia, che dopo l'abrogazione del permesso di dimora hanno presentato
domanda d'asilo prima del 30.4.1996 in seguito al conflitto in Bosnia;

? 100-200 persone che hanno ritirato la domanda d'asilo in vista del
rilascio di un permesso fondato su un caso di rigore da parte dei Cantoni e
che successivamente hanno perso detto permesso in seguito alla dipendenza
dall'assistenza;

? altre persone del settore degli stranieri il cui soggiorno è stato
temporaneamente regolato per motivi umanitari nell'ambito dell'azione
"Bosnia ed Erzegovina".

Eccezioni

Sono escluse da questa azione le persone che dal loro precendente
comportamento lasciano presumere una carente disponibilità all'integrazione
nell'ordinamento giuridico svizzero, hanno commesso reati o non hanno
collaborato alla procedura risp. all'esecuzione provocando così una lunga
permanenza nel nostro Paese. Le persone che si sono rese irreperibili non
beneficiano parimenti di tale azione anche se, in un secondo tempo, si sono
annunciate nuovamente presso le autorità.

Berna, 1° marzo 2000

Altre informazioni:
Roger Schneeberger, Ufficio federale dei rifugiati, tel. 031/325 93 50